TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM
Nell’interesse di:
Il partito politico “EUROPEISTI”, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sen. (*) Avv. Raffaele Fantetti, con sede legale in Roma (RM), Via del Monte delle Capre n. 44/A (C.F. 96506490588), rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso la sede supra del partito, con richiesta di ricevere le comunicazioni di rito all’indirizzo PEC: segreteria@pec.europeisti.org.
– Ricorrente –
Contro:
L’Associazione “EUROPAFUTURA”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
il Movimento “Europeisti.eu” (e/o Movimento “2026 Europeisti Italiani”), in persona del legale rappresentante pro tempore;
il Sig. Piercamillo Falasca, nella sua qualità di Direttore Responsabile e promotore delle suddette sigle;
collettivamente, “I Resistenti”, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso la sede dichiarata via internet in Roma, Via Gregoriana n. 12.
– Resistenti –
PREMESSO IN FATTO
La costituzione e la notorietà del Partito Ricorrente:
Il Partito politico “EUROPEISTI” si è costituito nel marzo 2022 ed è iscritto alla prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici (ai sensi del D.L. n. 149/2013), previo controllo e approvazione del proprio (quarto) statuto da parte della competente “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Tale iscrizione è stata formalizzata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 1° marzo 2022 (all.).
Sin dalla sua costituzione, il Partito ha fatto uso continuo, esclusivo, pubblico e ampiamente riconoscibile della denominazione “EUROPEISTI” quale proprio elemento identificativo. Sotto tale denominazione e con il relativo simbolo depositato (all.), il Partito ha partecipato attivamente alle competizioni elettorali politiche nazionali del 25 settembre 2022 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (all.), registrando il proprio nominativo presso il Ministero dell’Interno e vedendo pubblicato il proprio simbolo su milioni di schede elettorali.
La condotta usurpativa e confondibile dei Resistenti:
In data 22 aprile 2026, i Resistenti hanno registrato tramite il registrar Aruba S.p.A. il nome a dominio europeisti.eu (all.). Tale registrazione è avvenuta in evidente correlazione temporale e in modo parassitario rispetto a comunicazioni pubbliche (https://europeisti.org/2026/04/16/il-sito-ufficiale-del-partito-europeisti-presente-anche-sul-dominio-eu/) del precedente 16 aprile in cui il Partito manifestava l’intenzione di celebrare i 20 anni del dominio .eu con una estensione coincidente con la data del 26 maggio (nella quale si celebrava ufficialmente a Bruxelles tale ricorrenza).
Su tale spazio web e sui canali social collegati, i Resistenti promuovono una asserita “piattaforma politica” denominata “Europeisti”, utilizzando indebitamente la medesima denominazione del Partito Ricorrente per svolgere attività politica e associativa strutturalmente rivolta al medesimo pubblico di riferimento (all.).
Il 15 giugno scorso, i Resistenti hanno lanciato pubblicamente (presso il Teatro Parenti a Milano) la “Prima Assemblea Nazionale di Europeisti.eu – Europeisti italiani” (https://europeisti.eu/eventi/69eb97fbe2c4c7aa95c0862d).
Il tentativo di risoluzione stragiudiziale e la condotta elusiva:
A tutela dei propri diritti, il Partito Ricorrente ha provveduto ad inviare una formale diffida e messa in mora in data 22 giugno 2026 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo dei Resistenti risultante dalle informazioni pubbliche sui loro siti internet (Via Gregoriana 12, Roma 00187) (all.). Tuttavia, tale raccomandata è ritornata al mittente con la dicitura “Destinatario sconosciuto”. Non è altresì risultato possibile rinvenire un qualsivoglia indirizzo email PEC nè una registrazione legale di alcuno dei destinatari di codesto Ricorso.
Nel frattempo, i Resistenti continuano ad ampliare la propria campagna di comunicazione digitale e di lancio della piattaforma politica abusiva su Instagram, Facebook e Twitter. Inoltre essi pubblicizzano per il prossimo sabato 18 luglio presso il Centro congressi Cavour a Roma una “Prima Assemblea Nazionale del Comitato Promotore di Europeisti.eu” (https://europeisti.eu/eventi/69eb97fbe2c4c7aa95c0862d).
Tutto ciò premesso, il Partito Ricorrente si vede costretto ad adire l’eccellentissimo Tribunale adito in via d’urgenza per le causali di cui appresso.
IN DIRITTO
I. Sulla sussistenza del Fumus Boni Iuris
La preesistenza del diritto del Ricorrente all’utilizzo della denominazione “EUROPEISTI” è documentata dall’atto costitutivo del 2022, dall’iscrizione nel Registro Nazionale dei Partiti Politici e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce costantemente che le associazioni non riconosciute e i partiti politici godono della tutela del diritto al nome, alla denominazione e ai segni distintivi, quale diritto della personalità dei gruppi organizzati ex artt. 6-7 c.c., applicati per analogia ai sensi dell’art. 36 ss. c.c. In particolare:
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11635: ha affermato che al partito politico, in quanto equiparabile a persona giuridica, si applica la disciplina dell’associazione non riconosciuta, e che quest’ultima può richiedere la cessazione degli indebiti utilizzi dei propri segni distintivi, oltre al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per lesione dei diritti della personalità (nome, identità, immagine dell’ente). La Corte ha precisato che, al di fuori del mercato, la tutela dei segni distintivi non mira alla protezione di interessi economici, bensì al complesso di valori e finalità perseguiti dall’ente.
Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2015, n. 23401: riconosce alle associazioni non riconosciute il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per violazione dei diritti della personalità, incluso il diritto al nome.
Cass. civ., 26 febbraio 1981, n. 1185 e Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2009, n. 18218: sui diritti della personalità dei gruppi organizzati e sulla tutela della denominazione delle associazioni.
Trib. Roma, Sez. III, 23 settembre 2009 (caso D.C. c. U.D.C.): ha stabilito che le associazioni non riconosciute hanno diritto alla tutela del nome e dei simboli distintivi tramite applicazione analogica degli artt. 6 e 7 c.c.
Trib. Roma, Sez. I, 13 aprile 1995 (caso M.S.I. c. A.N.): ha vietato l’uso di segni distintivi già appartenuti ad altre associazioni non riconosciute, anche se modificati o inseriti in simboli nuovi — precedente particolarmente idoneo ed efficace nel contrastare la confondibilità tra denominazioni politiche.
Trib. Roma, ord. 16 dicembre 2021, Sez. spec. Impresa, e Trib. Roma, 26 aprile 1991: sull’applicabilità (anche solo analogica) della disciplina dei marchi e della concorrenza sleale per confondibilità ai segni distintivi politici.
Art. 8, comma 3, Codice della Proprietà Industriale: riserva la registrazione di segni notori utilizzati in campo politico, richiamabile a supporto dell’idea che l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata ai segni distintivi con valenza politica.
Inoltre, un precedente di assoluta attualità e forte valore, per analogia fattuale, è la vicenda giudiziaria relativa alla denominazione e al simbolo “Movimento 5 Stelle” con la quale la Corte d’Appello di Genova, Sez. III civ., sentenza del novembre 2021, ha confermato che la titolarità esclusiva del nome e del simbolo di un movimento politico può essere giudizialmente accertata e tutelata contro l’uso da parte di altri soggetti dello stesso ambiente politico, anche a distanza di anni dalla nascita del movimento — principio che qui è invocato a fortiori, trattandosi nel caso del Ricorrente di usurpazione praticamente contestuale e non di una disputa interna tra fondatori.
L’adozione da parte dei Resistenti di un nome identico (“Europeisti”) nel medesimo settore di attività (propaganda e organizzazione politica) è pertanto oggettivamente idonea a determinare un concreto e gravissimo rischio di confusione circa l’origine, l’identità e la riferibilità delle iniziative, inducendo in errore l’elettorato e sviando l’attenzione pubblica dal legittimo titolare del segno, secondo il consolidato principio per cui l’inibitoria può essere concessa quando sussista confondibilità con riferimento all’ambiente, al luogo, all’attività o ad altre circostanze in cui il nome alterato è utilizzato (Cass. civ., 22 ottobre 1984, n. 5343).
II. Sulla sussistenza del Periculum in Mora
Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio risiede nella natura stessa del diritto leso: trattandosi di un diritto della personalità (non di un diritto patrimoniale in senso stretto), il danno da confusione nell’elettorato non è quantificabile né riparabile per equivalente monetario a posteriori, il che integra ex se il periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c. (coerentemente con l’impostazione di Cass. n. 11635/2020 e Cass. n. 23401/2015, sopra citate, che qualificano il diritto al nome dell’ente come diritto della personalità risarcibile ex art. 2059 c.c. solo per equivalente, ma non riparabile in via specifica una volta consumato lo sviamento del pubblico).
La pendenza dei tempi necessari per un ordinario giudizio di cognizione — che si intende intraprendere a tutela dei diritti del Ricorrente connessi all’utilizzo del nome “Europeisti” e del dominio europeisti.eu — permetterebbe ai Resistenti di consolidare una presenza web e social abusiva sotto il nome “Europeisti”, tanto più grave quanto più vicina alla scadenza naturale dell’attuale XIX legislatura repubblicana. Ciò comporterebbe un progressivo e irreversibile sviamento dell’elettorato, un’indebita appropriazione della reputazione politica costruita dal Ricorrente fin dal 2022, nonché l’impossibilità per il legittimo Partito di attuare le proprie strategie di comunicazione sul dominio .eu.
L’urgenza è ulteriormente aggravata dal continuo progredire delle manifestazioni pubbliche e delle attività di lancio promozionale messe in atto dai Resistenti, elemento che la giurisprudenza valorizza tipicamente come indice di aggravamento del pregiudizio nel tempo, giustificando la concessione della tutela d’urgenza anche inaudita altera parte quando, come nel caso di specie, la controparte risulti irreperibile alla diffida stragiudiziale.
CHIESTE CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via d’urgenza e previa, occorrendo, instaurazione del contraddittorio (ovvero con decreto provvisorio inaudita altera parte qualora la convocazione della controparte possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento, stante l’inesistenza di una PEC e l’irreperibilità formale all’indirizzo fisico pur indicato pubblicamente):
ordinare l’immediata inibitoria ai Resistenti dall’ulteriore utilizzo della denominazione “EUROPEISTI”, “Europeisti.eu” o “2026 Europeisti Italiani”, nonché di qualsiasi altro segno, acronimo, emblema o denominazione confondibile con quella del Partito Ricorrente, in qualsivoglia attività politica, associativa, promozionale, editoriale o di comunicazione, sia fisica che digitale;
ordinare la rimozione o l’oscuramento del sito internet europeisti.eu, nonché di tutti i canali di comunicazione, pagine social (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube) e materiali informativi riconducibili ai Resistenti che incorporino o utilizzino la predetta denominazione;
fissare, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dai Resistenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento del Giudice o per ogni successiva violazione dello stesso.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento cautelare.
PRODUZIONE DOCUMENTALE
Si depositano i seguenti documenti:
- Atto costitutivo e Statuto del Partito “EUROPEISTI” (marzo 2022).
- Estratto della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022.
- Documentazione relativa alla partecipazione alle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 (simbolo depositato e liste).
- Copia della diffida e messa in mora del 22 giugno 2026.
- Plico postale della raccomandata A/R restituito al mittente con dicitura “Destinatario sconosciuto”.
- Visura di registrazione del dominio europeisti.eu (data di registrazione 22 aprile 2026).
- Stampe/Screenshot del sito europeisti.eu e delle relative attività social dei Resistenti.
Con riserva di merito.
Roma, 16 luglio 2026
Sen. (*) Avv. Raffaele Fantetti
Presidente e Legale Rappresentante
Partito EUROPEISTI
(*) Senatore della Repubblica nella XVI e XVIII legislatura