Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): Analisi e proposte nel Contesto Europeo

Il presente rapporto (*) presenta un’analisi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito in Italia come elemento cardine della Riforma del Terzo Settore.

L’obiettivo strategico del RUNTS è superare la preesistente frammentazione normativa e amministrativa, introducendo un sistema unificato, digitale e trasparente per la registrazione e la gestione degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L’iscrizione al RUNTS non ha un valore meramente dichiarativo, ma costituisce l’atto formale attraverso cui un’organizzazione acquisisce la qualifica giuridica di ETS, condizione indispensabile per accedere a un regime fiscale agevolato e a specifiche forme di sostegno pubblico.

L’architettura del registro si basa su un modello ibrido che combina la vigilanza e la direzione strategica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una gestione operativa decentralizzata, affidata agli Uffici Regionali e Provinciali.

La struttura interna del RUNTS è articolata in sette sezioni, che rappresentano una tassonomia giuridica del settore, obbligando gli enti a collocarsi in una categoria specifica (es. Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali) in base alla loro natura e alle loro attività prevalenti.

La nostra analisi comparata con i sistemi di registrazione di altri tre principali Paesi europei (Germania, Francia e Spagna) rivela profonde differenze strutturali.

Il modello italiano si distingue per il suo carattere “integrato”, dove un’unica iscrizione funge da porta d’accesso sia allo status giuridico sia ai benefici fiscali. Questo approccio si contrappone nettamente al sistema “biforcato” tedesco, che separa nettamente la registrazione legale presso il tribunale locale (Vereinsregister) dal riconoscimento dello status di pubblica utilità (Gemeinnützigkeit), concesso dall’autorità fiscale (Finanzamt).

EUROPEISTI:          sebbene il RUNTS rappresenti un progresso monumentale verso la formalizzazione, la trasparenza e la accountability del Terzo Settore italiano, la sua implementazione solleva criticità significative.

Gli oneri amministrativi, i costi di conformità e la complessità delle procedure rischiano di creare una barriera all’ingresso per le organizzazioni più piccole e meno strutturate, alimentando il potenziale sviluppo di un “Terzo Settore a due velocità”.

Questo rapporto conclude che, pur avendo raggiunto l’obiettivo di creare un quadro normativo chiaro e leggibile per lo Stato, il modello RUNTS incarna una tensione intrinseca tra l’esigenza di trasparenza e il principio di inclusività, una dinamica che richiederà un attento monitoraggio e possibili interventi correttivi da parte dei policy-maker.

Sezione 1. Il RUNTS come Pilastro della Riforma del Terzo Settore in Italia

  • Contesto Storico e Legislativo: dalla Frammentazione alla Codificazione

Prima dell’istituzione del RUNTS, il panorama normativo e amministrativo del Terzo Settore in Italia era caratterizzato da una profonda frammentazione. Esisteva una “moltitudine di registri preesistenti”, gestiti a livello regionale o nazionale, ciascuno con proprie regole e procedure.

 

Tra questi figuravano i registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), quelli delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e l’Anagrafe delle ONLUS. Questo sistema eterogeneo, spesso basato su archivi cartacei e procedure non standardizzate, generava incertezza giuridica, inefficienza operativa e una significativa opacità, rendendo difficile avere una visione d’insieme chiara e affidabile del settore.

La necessità di un riordino organico ha trovato risposta nella Legge Delega 6 giugno 2016, n. 106, che ha conferito al Governo il mandato di riformare complessivamente il Terzo Settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale. Questa legge ha posto le fondamenta per la creazione di un corpus normativo unificato.

L’attuazione di tale delega si è concretizzata con l’emanazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come Codice del Terzo Settore (CTS). Il CTS rappresenta una vera e propria codificazione della materia, definendo per la prima volta in modo organico il perimetro del Terzo Settore e istituendo formalmente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come strumento centrale della riforma. Il funzionamento dettagliato del registro è stato poi disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

  • Obiettivi Strategici del RUNTS: Trasparenza, Semplificazione e Riorganizzazione

L’introduzione del RUNTS persegue tre obiettivi strategici interconnessi, volti a modernizzare e rafforzare il Terzo Settore italiano.

  • Trasparenza e Pubblicità: il RUNTS è concepito come un registro pubblico, interamente telematico e liberamente accessibile a chiunque. Attraverso il portale web dedicato, è possibile consultare informazioni fondamentali per ciascun ente iscritto, quali la denominazione, la sede legale, le generalità dei rappresentanti legali, l’atto costitutivo, lo statuto, i bilanci annuali e, ove previsto, il bilancio sociale. Questa piena accessibilità mira a rafforzare l’accountability degli enti nei confronti dei cittadini, dei donatori, delle istituzioni pubbliche e di tutti gli stakeholder, eliminando le “aree di opacità” del sistema precedente.
  • Semplificazione e Unificazione: l’obiettivo primario del RUNTS è sostituire la pluralità di registri preesistenti con un unico strumento nazionale gestito tramite una piattaforma informatica. L’adozione di “regole omogenee, contenute in un unico atto normativo” garantisce uniformità nelle procedure di iscrizione, modifica, cancellazione e deposito degli atti su tutto il territorio nazionale, superando le disparità applicative che caratterizzavano il sistema precedente.
  • Riorganizzazione e Definizione del Perimetro: il RUNTS non è solo un’anagrafe, ma uno strumento che definisce attivamente il perimetro del Terzo Settore. Stabilisce i criteri giuridici e formali che un’organizzazione deve possedere per essere qualificata come Ente del Terzo Settore (ETS), contribuendo a un riordino sistematico del variegato mondo del non profit.
    • L’Effetto Costitutivo dell’Iscrizione: l’Acquisizione della Qualifica di ETS

Un aspetto giuridicamente qualificante del RUNTS è l’effetto costitutivo della sua iscrizione. A differenza di molti registri che hanno una funzione meramente dichiarativa (cioè, rendono pubblico un atto già valido), l’iscrizione nel RUNTS è la condizione sine qua non affinché un ente possa acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore“.

Le conseguenze di questo principio sono profonde: un ente che non è iscritto nel RUNTS, o che ne viene cancellato, non può legalmente definirsi ETS, utilizzare l’acronimo nella propria denominazione, né accedere al complesso di misure di sostegno, agevolazioni fiscali e normative di favore previste dal Codice del Terzo Settore. Il RUNTS, pertanto, non è una scelta facoltativa per chi intende operare pienamente all’interno del nuovo quadro normativo, ma funge da “porta d’accesso” obbligatoria.

EUROPEISTI:   Questa transizione da un sistema frammentato, localizzato e basato su una fiducia implicita e validazioni locali, a un registro nazionale centralizzato, digitale e fondato su standard di conformità verificabili, segna un cambiamento di paradigma. La nuova architettura impone una professionalizzazione del settore, richiedendo a tutti gli enti di dotarsi di competenze amministrative e digitali adeguate.

 

Quindi, se da un lato questo meccanismo rafforza in modo significativo la trasparenza e la responsabilità verso l’esterno, dall’altro eleva la soglia di accesso e di permanenza nel sistema, introducendo un filtro basato sulla capacità di adempiere a nuovi e più stringenti oneri di compliance.

 

Sezione 2. Architettura Organizzativa e Funzionale del RUNTS

2.1 La Struttura di Governance: un Modello Ibrido

L’architettura istituzionale del RUNTS è concepita secondo un modello ibrido, che bilancia la necessità di una direzione nazionale unitaria con l’esigenza di una gestione operativa radicata sul territorio.

A livello nazionale, il RUNTS è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al Ministero spetta il compito di vigilare sull’intero sistema, assicurando l’omogeneità e l’uniformità nell’applicazione delle regole su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’Ufficio Statale del RUNTS, incardinato presso il Ministero, ha la competenza esclusiva sulla gestione della sezione “Reti Associative”.

La gestione operativa quotidiana è invece decentralizzata e affidata agli Uffici Regionali e delle Province Autonome del RUNTS. Questi uffici territoriali sono responsabili della gestione dei procedimenti di iscrizione, variazione, cancellazione e deposito atti per la maggior parte degli enti che hanno la propria sede legale nella rispettiva giurisdizione. Questa ripartizione di competenze crea un sistema a due livelli: una regia centrale che definisce le regole e controlla la coerenza del sistema, e un’esecuzione locale che gestisce il rapporto diretto con gli enti.

2.2 Le Sette Sezioni del Registro: una Tassonomia del Terzo Settore

Ai sensi dell’articolo 46 del CTS, il RUNTS è suddiviso in sette sezioni, ciascuna corrispondente a una specifica tipologia giuridica di Ente del Terzo Settore. Questa struttura non è una mera classificazione amministrativa, ma un’architettura normativa attraverso cui lo Stato impone una tassonomia precisa al settore.

Ogni ente, al momento dell’iscrizione, deve scegliere la sezione che meglio rappresenta la propria natura e finalità, con l’eccezione delle Reti Associative che possono essere iscritte contemporaneamente anche in un’altra sezione. La scelta della sezione determina l’applicazione di specifiche normative civilistiche e fiscali.

Le sezioni sono le seguenti:

  1. a) Organizzazioni di Volontariato (ODV): enti costituiti in forma associativa che si avvalgono in modo prevalente e determinante dell’attività di volontariato dei propri associati. Per la costituzione sono necessarie almeno 7 persone fisiche o 3 ODV. Il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il 50% del numero dei volontari. Godono di un regime fiscale particolarmente favorevole.
  2. b) Associazioni di Promozione Sociale (APS): enti associativi che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato. I requisiti numerici per la costituzione (7 persone fisiche o 3 APS) e i limiti per i lavoratori sono simili a quelli delle ODV.
  3. c) Enti Filantropici: enti, solitamente costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta, il cui scopo principale è l’erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale.
  4. d) Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali: organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro. Questa categoria include di diritto le cooperative sociali. La loro iscrizione avviene primariamente nel Registro delle Imprese.
  5. e) Reti Associative: enti del Terzo Settore, costituiti in forma di associazione, che associano un numero significativo di altri ETS (almeno 100 ETS con sedi in almeno cinque Regioni, o soglie diverse per specifici settori come la protezione civile). Svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza e promozione degli enti associati. Questa sezione è di competenza esclusiva dell’Ufficio statale del RUNTS.
  6. f) Società di Mutuo Soccorso: enti che operano secondo la storica Legge n. 3818 del 1886, fornendo sussidi ai soci in caso di bisogno. La loro iscrizione nel RUNTS è alternativa a quella nel Registro delle Imprese, a seconda del volume di attività.
  7. g) Altri Enti del Terzo Settore: una sezione residuale che accoglie tutti gli enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, ecc.) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma non possiedono i requisiti specifici per essere iscritti in una delle altre sezioni.

EUROPEISTI:          Questa struttura tassonomica, pur offrendo chiarezza e certezza del diritto, può risultare rigida per modelli organizzativi ibridi o innovativi, costringendoli a scegliere una categoria “di migliore approssimazione” che potrebbe non riflettere pienamente la loro missione.

Il sistema, di fatto, ha scelto di privilegiare la “leggibilità” per l’Amministrazione Pubblica rispetto alla diversità organica del settore.

 

2.3 Interoperabilità con il Registro delle Imprese

Un elemento distintivo dell’architettura del RUNTS è la sua interoperabilità con il Registro delle Imprese per quanto riguarda le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali. Per queste tipologie di enti, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa automaticamente il requisito di iscrizione nel RUNTS. I dati pertinenti vengono trasmessi telematicamente dal sistema delle Camere di Commercio al portale del RUNTS, garantendo l’allineamento delle informazioni e la visibilità di tali enti anche all’interno dell’anagrafe del Terzo Settore. Questo meccanismo evita una duplicazione degli adempimenti per gli enti che hanno una natura imprenditoriale e, al contempo, finalità sociali.

 

Sezione 3. Il Ciclo di Vita dell’Ente nel RUNTS: Procedure e Adempimenti

3.1 Il Processo di Iscrizione: un Percorso Digitale

L’interazione con il RUNTS è concepita per essere interamente digitale, richiedendo agli enti di dotarsi di strumenti specifici per l’identità e la comunicazione telematica.

  • Requisiti Tecnici: per presentare un’istanza di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente (o un suo delegato, come il rappresentante di una rete associativa o un notaio) deve accedere al portale ministeriale tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’ente deve inoltre essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale per sottoscrivere la documentazione.

 

  • Documentazione: l’istanza deve essere corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto, che deve essere pienamente conforme alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore. Per gli enti già operativi, è richiesto il deposito degli ultimi bilanci approvati. Tutta la documentazione deve essere caricata in formato PDF/A.

 

  • Il Ruolo del Notaio e la Personalità Giuridica: una delle innovazioni più significative della riforma è la semplificazione della procedura per l’ottenimento della personalità giuridica, che garantisce l’autonomia patrimoniale perfetta. Gli enti che intendono acquisirla contestualmente all’iscrizione al RUNTS devono obbligatoriamente avvalersi di un notaio. Il notaio redige l’atto costitutivo in forma di atto pubblico, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e l’adeguatezza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni), e presenta l’istanza al RUNTS. Questa procedura, disciplinata dall’art. 22 del CTS, sostituisce il più lungo e complesso iter previsto dal D.P.R. 361/2000, che richiedeva un riconoscimento da parte della Prefettura o della Regione. In questo nuovo quadro, il notaio non si limita a formalizzare un atto, ma agisce come un vero e proprio controllore di legalità, con il potere di bloccare l’istanza qualora ritenga non sussistenti le condizioni, concentrando in una figura privata un potere di controllo precedentemente pubblico.

 

  • Tempistiche di Verifica: una volta ricevuta la domanda, l’ufficio RUNTS competente ha 60 giorni di tempo per concludere l’istruttoria. Durante questo periodo, può richiedere integrazioni o chiarimenti. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta.

3.2 La “Trasmigrazione”: il Popolamento Iniziale del Registro

Per garantire la continuità operativa del settore, il popolamento iniziale del RUNTS è avvenuto attraverso un processo automatico di “trasmigrazione” per le ODV e le APS che, alla data del 23 novembre 2021, risultavano già iscritte nei rispettivi registri regionali. I dati di questi enti sono stati trasferiti d’ufficio dalle amministrazioni regionali alla nuova piattaforma nazionale.

Successivamente al trasferimento dei dati, gli uffici del RUNTS hanno avviato un processo di verifica per ogni singola posizione, controllando la conformità degli statuti e la sussistenza dei requisiti previsti dal CTS. Questo ha potuto portare a tre esiti: un provvedimento di iscrizione definitivo, una richiesta di adeguamento statutario o di integrazione documentale, oppure un diniego di iscrizione in caso di carenze insanabili.

EUROPEISTI:          Un percorso diverso è stato previsto per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). La loro anagrafe è destinata a essere soppressa, ma non è stato previsto un meccanismo di trasmigrazione automatica. Le ONLUS che intendono diventare ETS devono presentare un’autonoma domanda di iscrizione al RUNTS, scegliendo la sezione più appropriata alla loro natura.

3.3 Gestione e Adempimenti Post-Iscrizione

L’iscrizione al RUNTS comporta una serie di obblighi continuativi, volti a garantire l’aggiornamento costante e la trasparenza delle informazioni.

  • Deposito annuale di Documenti: entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli ETS sono tenuti a depositare telematicamente il bilancio d’esercizio (o rendiconto per cassa, per gli enti minori). Gli enti di maggiori dimensioni devono depositare anche il bilancio sociale. Inoltre, è obbligatorio presentare un rendiconto separato per ogni raccolta fondi occasionale effettuata.

 

  • Aggiornamento delle Informazioni: qualsiasi modifica relativa a informazioni soggette a iscrizione (es. cambio di sede legale, modifica dello statuto, nomina di nuovi amministratori) deve essere comunicata al RUNTS entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. Per ODV e APS è inoltre richiesto l’aggiornamento annuale del numero di associati, volontari e lavoratori dipendenti.

 

  • Variazione e Cancellazione: le procedure telematiche consentono di gestire anche la “migrazione” di un ente da una sezione all’altra del registro (ad esempio, una APS che si trasforma in ODV). La cancellazione dal registro può avvenire su istanza dell’ente stesso (in caso di scioglimento) o d’ufficio. L’ufficio RUNTS può avviare un procedimento di cancellazione qualora l’ente non adempia agli obblighi di deposito o perda i requisiti per l’iscrizione. Prima di procedere alla cancellazione, l’ufficio diffida l’ente, assegnandogli un termine per regolarizzare la propria posizione.

 

3.4 Sistemi di Controllo e Vigilanza

Il sistema RUNTS è supportato da un’articolata attività di controllo.

Gli uffici regionali e statali del registro hanno il compito di effettuare revisioni periodiche, con cadenza almeno triennale, per verificare la permanenza dei requisiti in capo agli enti iscritti. Questi uffici possono svolgere controlli d’ufficio, anche avvalendosi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, e irrogare sanzioni in caso di violazioni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita una vigilanza generale per assicurare l’applicazione uniforme della normativa.

In aggiunta a questo controllo esterno, il CTS prevede per gli enti di maggiori dimensioni l’obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno, con funzioni di vigilanza sulla gestione, e, al superamento di soglie ancora più elevate, di un revisore legale dei conti. Le reti associative possono inoltre svolgere attività di autocontrollo sugli enti ad esse aderenti.

 

Sezione 4. Analisi Critica del Modello RUNTS: Vantaggi, Oneri e Impatto sul Settore

 

4.1 Vantaggi dell’Iscrizione: l’Accesso a un Ecosistema di Benefici

L’iscrizione al RUNTS non è un mero adempimento formale, ma la chiave di accesso a un ecosistema di vantaggi giuridici, fiscali e operativi che costituiscono il cuore della Riforma.

  • Benefici Fiscali e Finanziari: gli ETS iscritti possono beneficiare di un regime fiscale di favore, che include agevolazioni sulle imposte dirette (IRES) e indirette (IVA, imposta di registro, di successione e donazione). Sono previsti regimi forfettari per le attività commerciali non prevalenti, e importanti incentivi per le erogazioni liberali, come il “Social Bonus” e le detrazioni/deduzioni per i donatori, che aumentano l’attrattività degli ETS nella raccolta fondi. L’iscrizione è inoltre condizione per accedere al riparto del contributo del “5 per mille” dell’IRPEF, una fonte di finanziamento cruciale per molte organizzazioni.

 

  • Personalità Giuridica Semplificata: come analizzato Supra, il RUNTS offre una via preferenziale e più rapida per ottenere la personalità giuridica, garantendo l’autonomia patrimoniale perfetta e limitando la responsabilità personale degli amministratori per le obbligazioni dell’ente.

 

  • Legittimità, Credibilità e Trasparenza: l’iscrizione funziona come un “marchio di qualità”. La pubblicità di statuti, bilanci e cariche sociali aumenta la trasparenza e, di conseguenza, la fiducia da parte di donatori, volontari, beneficiari e istituzioni pubbliche. Essere iscritti nel registro ufficiale dello Stato conferisce una legittimità che può essere decisiva per attrarre risorse e stringere partnership.

 

  • Rapporti con la Pubblica Amministrazione: solo gli ETS iscritti possono essere pienamente coinvolti nelle nuove forme di collaborazione con gli enti pubblici previste dal CTS, come la co-programmazione e la co-progettazione di servizi e interventi di interesse generale. Questo apre canali preferenziali per la stipula di convenzioni e l’accesso a bandi e finanziamenti pubblici.

 

4.2 Criticità e Oneri: il Costo della Conformità

A fronte di innegabili vantaggi, il sistema RUNTS impone agli enti oneri significativi, che rappresentano il “costo della conformità”.

  • Complessità Burocratica e Costi Diretti: il processo di iscrizione e mantenimento richiede una profonda revisione e, spesso, un adeguamento dello statuto per renderlo conforme alle norme del CTS. Questo, insieme alla necessità di gestire le procedure telematiche, comporta un aumento della complessità burocratica. Spesso è indispensabile il supporto di professionisti (commercialisti, consulenti legali, notai), con un conseguente aumento dei costi di gestione.

 

  • Obblighi di Rendicontazione e Contabilità: l’obbligo di redigere e depositare annualmente il bilancio secondo schemi ministeriali predefiniti richiede competenze contabili che molte organizzazioni, specialmente quelle più piccole e basate interamente sul volontariato, potrebbero non possedere internamente. La redazione del bilancio sociale, obbligatoria per gli enti più grandi, aggiunge un ulteriore livello di complessità.

 

  • Rigidità Strutturale: la necessità di inquadrarsi in una delle sette sezioni predefinite può risultare limitante per organizzazioni con modelli operativi ibridi o innovativi, che potrebbero faticare a riconoscersi pienamente in una delle categorie previste dalla legge.

4.3 Impatto sul Tessuto Associativo: il Rischio di un “Terzo Settore a Due Velocità”

La critica più profonda mossa al modello RUNTS riguarda il suo potenziale impatto sul tessuto sociale e associativo. L’elevata soglia di accesso, in termini di competenze digitali, amministrative e legali, e gli oneri di mantenimento rischiano di escludere un numero considerevole di organizzazioni più piccole, meno strutturate e radicate a livello locale.

Questa dinamica potrebbe portare alla creazione di un “Terzo Settore a due velocità”: da un lato, un universo di ETS formalmente riconosciuti, professionalizzati, trasparenti e in grado di accedere a tutti i benefici della Riforma; dall’altro, una vasta area di enti che, pur svolgendo attività di interesse generale, scelgono o sono costretti a rimanere al di fuori del sistema. Questi ultimi opererebbero senza i benefici del RUNTS, ma anche senza i suoi oneri, creando un mondo “sommerso” di attività non profit.

EUROPEISTI:          L’analisi dei primi dati successivi all’avvio del registro, come quelli relativi alla Regione Lombardia, suggerisce che solo una frazione delle istituzioni non profit preesistenti potrebbe effettivamente entrare nel RUNTS, con una potenziale contrazione del perimetro visibile e riconosciuto del settore. Questo fenomeno comporta un rischio di “impoverimento del tessuto sociale”. Le pubbliche amministrazioni, orientate a dialogare primariamente con gli ETS iscritti, potrebbero perdere il contatto con quelle realtà di base che, pur essendo organizzativamente più fragili, fungono da “antenne” insostituibili per la rilevazione dei bisogni delle comunità.

Il quadro normativo del RUNTS manifesta così una tensione intrinseca: i meccanismi pensati per aumentare la trasparenza e la accountability -come la rendicontazione standardizzata e la conformità digitale- sono gli stessi che erigono barriere per le componenti più vulnerabili e meno dotate di risorse del Terzo Settore.

La Riforma, quindi, raggiunge l’obiettivo di creare un settore registrato più leggibile e controllabile, ma al potenziale costo di marginalizzare una porzione significativa della società civile. Ciò solleva un interrogativo fondamentale: la Riforma rafforza il Terzo Settore nel suo complesso o ne privilegia un segmento specifico, quello più professionalizzato?

 

Sezione 5. Prospettive Europee a Confronto: i Sistemi di Registrazione in Germania, Francia e Spagna

Per comprendere appieno le peculiarità del modello italiano, è essenziale collocarlo in un contesto europeo più ampio. La nostra analisi dei sistemi di registrazione in Germania, Francia e Spagna rivela approcci differenti alla governance del settore non profit.

5.1 Il Modello Tedesco: un Sistema Biforcato

Il sistema tedesco si caratterizza per una netta separazione tra lo status giuridico e quello fiscale, creando un modello “biforcato”.

  • Vereinsregister (Registro delle Associazioni): gestito a livello locale dai tribunali distrettuali (Amtsgericht), questo registro ha la funzione primaria di conferire la personalità giuridica a un’associazione, che acquisisce così la denominazione di eingetragener Verein (e.V.). L’iscrizione, che richiede l’intervento di un notaio, è volontaria ma indispensabile per ottenere l’autonomia patrimoniale e la limitazione della responsabilità degli amministratori.

 

  • Gemeinnützigkeit (Status di Pubblica Utilità): questo è uno status puramente fiscale, concesso dall’ufficio delle imposte locale (Finanzamt). Non è una conseguenza automatica dell’iscrizione nel Vereinsregister. Un’associazione, sia essa registrata (e.V.) o non registrata, deve presentare una domanda separata al Finanzamt, dimostrando che il proprio statuto e le proprie attività sono conformi ai rigorosi requisiti della legge fiscale tedesca (Abgabenordnung – AO). Solo l’ottenimento di questo status garantisce l’accesso ad esenzioni fiscali e la possibilità di emettere ricevute per donazioni deducibili.

 

  • Handelsregister (Registro Commerciale): le organizzazioni non profit che svolgono attività economiche di dimensioni significative, tali da richiedere una gestione commerciale, possono essere obbligate a iscriversi anche nel Registro Commerciale, assoggettandosi a parti del diritto commerciale.

5.2 Il Modello Francese: Centralizzazione e Open Data

Il sistema francese si distingue per un elevato grado di centralizzazione e per un forte impegno verso la trasparenza attraverso l’open data.

  • Répertoire National des Associations (RNA): è un registro nazionale unico, gestito dal Ministero dell’Interno, che censisce tutte le associazioni costituite ai sensi della storica “Loi du 1er juillet 1901″. L’iscrizione assegna all’associazione un numero identificativo RNA, indispensabile per tutte le procedure amministrative.
    * Eccezione Regionale: un elemento di decentralizzazione è rappresentato dalla regione dell’Alsazia-Mosella, che per ragioni storiche mantiene un proprio registro locale, separato dal RNA nazionale.

 

  • Accessibilità e “Open Data”: una caratteristica saliente del modello francese è l’adesione ai principi dell’Open Data. L’intero database del RNA è pubblicamente accessibile e scaricabile in formato aperto, garantendo un livello di trasparenza e riutilizzabilità dei dati superiore a quello di molti altri Paesi. Lo status di “riconosciuta di utilità pubblica”, che conferisce particolari vantaggi, è un procedimento separato e più selettivo rispetto alla semplice iscrizione al RNA.

5.3 Il Modello Spagnolo: Coordinamento Statale e Autonomia Regionale

Il sistema spagnolo riflette la struttura politica quasi-federale del Paese, bilanciando un registro nazionale con l’autonomia delle Comunità Regionali.

  • Registro Nacional de Asociaciones: gestito a livello statale dal Ministero dell’Interno, questo registro è competente per le associazioni il cui ambito di attività si estende a più di una Comunità Autonoma, nonché per le federazioni e le associazioni straniere che operano in Spagna.

 

  • Registri Autonomi: il registro nazionale coesiste con i registri gestiti da ciascuna delle Comunità Autonome, competenti per le associazioni che operano esclusivamente nel loro territorio. Il quadro giuridico è quindi una combinazione della legge organica statale (Ley Orgánica 1/2002) e delle normative regionali specifiche.

 

  • Funzioni e Pubblicità: l’iscrizione ha carattere dichiarativo ma è necessaria per l’opponibilità ai terzi e per accedere a benefici pubblici. Il registro nazionale offre un servizio di consultazione pubblica delle denominazioni per evitare omonimie e garantisce l’accesso alle informazioni di base degli enti iscritti.

 

Sezione 6. Analisi Comparata e Posizionamento del Modello Italiano

6.1 Tabella Comparativa dei Sistemi di Registrazione

La seguente tabella sintetizza le caratteristiche chiave dei quattro sistemi di registrazione analizzati, evidenziandone le differenze strutturali e funzionali.

Parametro Italia (RUNTS) Germania (Vereinsregister/Finanzamt) Francia (RNA) Spagna (RNA)
Struttura Ibrida (Centrale/Regionale) Decentrata (Tribunali Locali / Uffici Fiscali) Centralizzata (con eccezione regionale) Ibrida (Statale/Autonoma)
Ente Gestore Min. Lavoro / Regioni Tribunali Distrettuali (Amtsgericht) / Ufficio Fiscale (Finanzamt) Ministero dell’Interno Ministero dell’Interno / Comunità Autonome
Base Giuridica D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) BGB (Codice Civile) / Abgabenordnung (Codice Fiscale) Loi du 1er juillet 1901 Ley Orgánica 1/2002
Effetto Iscrizione Costitutivo: Acquisisce qualifica di ETS e personalità giuridica (se richiesta) Conferisce personalità giuridica (e.V.); non conferisce status fiscale Dichiarativo; assegna numero identificativo (RNA) Dichiarativo; necessario per pieni diritti e benefici
Status Fiscale Integrato: L’iscrizione è la porta d’accesso ai benefici fiscali del CTS Biforcato: Lo status di pubblica utilità (Gemeinnützigkeit) è un processo separato gestito dal Finanzamt Separato; lo status di “utilità pubblica” è un riconoscimento distinto Separato; lo status di “utilità pubblica” è un processo distinto
Accessibilità Dati Pubblica e online Pubblica e online Pubblica, online e in formato Open Data scaricabile Pubblica e online
Ruolo del Notaio Obbligatorio per acquisire personalità giuridica Obbligatorio per l’iscrizione al Vereinsregister Non richiesto per la registrazione di base Non richiesto per la registrazione di base

 

6.2 Convergenze e Divergenze Strutturali

EUROPEISTI:          dalla nostra analisi emergono alcune tendenze comuni e differenze fondamentali.

  • Convergenze: tutti e quattro i Paesi hanno sviluppato sistemi di registrazione volti a garantire certezza del diritto e trasparenza. La tendenza generale è verso la digitalizzazione e la creazione di portali online che rendono le informazioni pubblicamente accessibili, sebbene con diversi gradi di apertura (la Francia è il modello più avanzato in questo senso).

 

  • Divergenze Fondamentali: la divergenza più significativa risiede nella relazione tra lo status giuridico e quello fiscale:
  • il Modello Integrato Italiano: il RUNTS è unico nel collegare strettamente in un unico atto di registrazione la qualifica giuridica di ETS, un percorso semplificato per la personalità giuridica e l’accesso a un quadro fiscale specifico. L’iscrizione è un pacchetto “tutto compreso”.

 

  • Il Modello Biforcato Tedesco: rappresenta l’estremo opposto. La separazione totale tra registrazione legale (Vereinsregister) e riconoscimento fiscale (Finanzamt) offre massima flessibilità. Un’organizzazione può scegliere di avere personalità giuridica (e.V.) per limitare la responsabilità, senza necessariamente richiedere lo status di pubblica utilità, oppure può essere un’associazione non registrata ma riconosciuta come fiscalmente agevolata.

 

  • Il Modello Centralizzato Francese: si distingue per la sua gestione quasi interamente nazionale e per l’impegno pionieristico nell’Open Data, che lo rende un punto di riferimento per la trasparenza.

 

  • Il Modello Federale Spagnolo: la sua struttura ibrida riflette fedelmente l’ordinamento politico del Paese, con un equilibrio complesso tra competenze statali e regionali.

6.3 Valutazione del Sistema Italiano in Prospettiva Comparata

EUROPEISTI:           il confronto con i modelli europei permette di delineare i punti di forza e di debolezza del sistema italiano:

  • Punti di Forza: il modello RUNTS offre una chiarezza normativa senza pari. Una volta che un ente è iscritto, il suo status, i suoi obblighi e i suoi diritti sono inequivocabilmente definiti. Non c’è ambiguità tra status legale e fiscale. L’integrazione della procedura per l’ottenimento della personalità giuridica rappresenta una notevole semplificazione burocratica rispetto al passato e a sistemi più complessi.
  • Punti di Debolezza: la natura “tutto o niente” del sistema crea una posta in gioco molto alta. La mancanza di un’opzione intermedia (come quella del semplice e.V. tedesco, che offre protezione legale senza imporre tutti gli oneri legati allo status di pubblica utilità) può escludere enti che non possono o non desiderano conformarsi all’intero pacchetto di requisiti del CTS. Il sistema italiano risulta quindi il più prescrittivo e potenzialmente rigido tra i quattro analizzati, privilegiando un’elevata regolamentazione rispetto alla flessibilità organizzativa.

Sezione 7. Proposte e Raccomandazioni Strategiche

 

EUROPEISTI:          Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenta una riforma trasformativa e ambiziosa per l’ordinamento italiano. Ha unificato con successo un settore precedentemente frammentato sotto un unico quadro normativo, digitale e trasparente, allineando l’Italia alle migliori pratiche europee in termini di pubblicità e accessibilità delle informazioni.

La sua principale innovazione (il modello integrato che unisce status giuridico, personalità giuridica e accesso ai benefici fiscali in un’unica iscrizione) è al contempo la sua più grande forza e la sua sfida più complessa. Se da un lato garantisce una chiarezza senza precedenti, dall’altro introduce una rigidità strutturale che può rivelarsi esclusiva per una parte del tessuto associativo.

Nel confronto europeo, l’Italia ha scelto un percorso di alta regolamentazione e di forte strutturazione del Terzo Settore da parte dello Stato, distanziandosi dalla flessibilità del modello tedesco e dalla centralizzazione amministrativa di quello francese.

 

Le proposte di Noi EUROPEISTI:

  • Monitorare l’Impatto di Esclusione: è imperativo avviare studi sistematici per quantificare il numero e la tipologia di organizzazioni che operano al di fuori del RUNTS. È necessario comprendere le ragioni della loro non iscrizione e valutare l’impatto di questa esclusione sulle comunità locali, specialmente nelle aree a minor densità di servizi.

 

  • Introdurre Misure di Sostegno e Semplificazione: Per mitigare le barriere all’ingresso, dovrebbero essere potenziati i programmi di supporto tecnico e finanziario, gestiti ad esempio attraverso i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), per aiutare le organizzazioni più piccole a gestire la complessità burocratica e i costi di conformità.

 

  • Valutare un “Regime Semplificato“: A medio termine, si dovrebbe considerare l’introduzione di un livello di registrazione “leggero”, ispirato alla flessibilità del modello tedesco. Tale regime potrebbe offrire un riconoscimento giuridico di base e l’autonomia patrimoniale senza imporre l’intero pacchetto di oneri (e benefici) previsti per gli ETS, rendendo così la formalizzazione accessibile anche a realtà più piccole e interamente volontarie.

Le nostre Raccomandazioni per gli Enti del Terzo Settore:

  • Effettuare una attenta Valutazione Costi-Benefici: prima di intraprendere il percorso di iscrizione, ogni organizzazione deve condurre un’attenta analisi strategica, ponderando i significativi vantaggi in termini di accesso a finanziamenti e credibilità contro i reali costi amministrativi, finanziari e di conformità nel lungo periodo.

 

  • Investire in Competenze: per operare con successo come ETS, è fondamentale investire nello sviluppo di competenze interne o nell’acquisizione di servizi esterni in ambito amministrativo, legale e contabile. La conformità non è un adempimento una tantum, ma un processo continuo.

 

  • Sfruttare la Collaborazione e le Reti: le organizzazioni più piccole dovrebbero fare leva sulle reti associative e sui CSV per condividere conoscenze, buone pratiche e risorse. La collaborazione può ridurre significativamente l’onere individuale della navigazione nel complesso sistema del RUNTS e favorire una crescita collettiva del settore.

 

(*) A cura del Dipartimento Lavoro e dell’Ufficio Studi del partito EUROPEISTI.