Ambiente e Sviluppo

Politica ambientale della UE

  1. Principi generali e quadro di riferimento
  2. Lotta contro i cambiamenti climatici
  3. Biodiversità, destinazione del suolo e silvicoltura
  4. Protezione e gestione delle risorse idriche
  5. Inquinamento atmosferico e acustico
  6. Efficienza delle risorse ed economia circolare
  7. Consumo e produzione sostenibili
  8. Sostanze chimiche e pesticidi

 

  • Principi generali e quadro di riferimento

L’UE si trova ad affrontare complessi problemi ambientali che spaziano dai cambiamenti climatici alla perdita di biodiversità, dall’esaurimento delle risorse all’inquinamento. Per affrontarli, la politica ambientale europea segue i principi di precauzione, azione preventiva, correzione dell’inquinamento alla fonte e “chi inquina paga”. Già nel 2019 la Commissione ha lanciato il Green Deal europeo, ponendo i temi ambientali in primo piano nell’elaborazione delle politiche dell’UE.

Gli articoli 11 e da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono che l’UE è l’organo competente per la politica ambientale, i cui ambiti di intervento comprendono l’inquinamento atmosferico e idrico, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici.

Origini e sviluppo

A. Dichiarazioni internazionali

Nel 1972 si tenne a Stoccolma la prima conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, che pose le questioni ambientali al centro delle preoccupazioni internazionali e adottò i principi per una sana gestione dell’ambiente, tra cui la dichiarazione e il piano d’azione di Stoccolma per l’ambiente umano.

Nel 1992 si tenne a Rio de Janeiro il “summit della Terra”. La conferenza portò all’adozione di numerose importanti dichiarazioni, quali l’Agenda 21, la dichiarazione di Rio, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica.

B. Trattati europei

Nel 1972 il Consiglio europeo di Parigi dichiarò la necessità di una politica ambientale comunitaria che accompagnasse le politiche economiche e chiese un programma d’azione per la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e per la lotta all’inquinamento e ad altri fattori nocivi.

Nel 1987 l’Atto unico europeo introdusse il nuovo “Titolo Ambiente” (titolo VII), la prima base giuridica di una politica ambientale comune, con l’obiettivo di preservare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. Le successive revisioni dei trattati rafforzarono l’impegno della Comunità a favore della tutela ambientale e il ruolo del Parlamento europeo nello sviluppo di una politica in materia.

Il trattato di Maastricht del 1993 rese l’ambiente (titolo XVI) un settore strategico ufficiale dell’UE: introdusse la procedura di co-decisione e stabilì la regola generale del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Esortò inoltre gli Stati membri a valutare il proprio impatto ambientale e rispettare il principio della crescita sostenibile.

Nel 1999 l’articolo 3 C del trattato di Amsterdam impose l’integrazione della tutela dell’ambiente in tutte le politiche settoriali dell’UE per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, nel 2007 il trattato di Lisbona fece dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile una priorità e conferì all’UE la personalità giuridica per poter concludere accordi internazionali.

Tali progressi rafforzarono il ruolo dell’UE come attore chiave sul fronte ambientale globale, ergendosi a precursore grazie a iniziative quali il Green Deal europeo e il regolamento europeo sul clima.

Principi generali

La politica ambientale dell’UE si basa su quattro principi:

  • precauzione: qualora una determinata politica o azione sia potenzialmente in grado di arrecare danno all’ambiente o alla salute pubblica e continui a esservi incertezza scientifica sui suoi effetti, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita finché non si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche;
  • prevenzione: uno strumento volto a prevenire i danni ambientali piuttosto che reagirvi. Ciò richiede l’adozione di misure di prevenzione per anticipare ed evitare i danni ambientali;
  • correggere l’inquinamento alla fonte: qualora il danno ambientale si sia già verificato, i soggetti responsabili sono tenuti ad adottare misure appropriate per porvi rimedio alla fonte;
  • “chi inquina paga”: qualora si sia verificato un danno, i soggetti responsabili sono tenuti ad adottare le misure appropriate per porvi rimedio e sostenerne i costi. Il principio è attuato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, finalizzata a prevenire o altrimenti riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all’acqua e al suolo.

Quadro di riferimento

A. Programmi di azione per l’ambiente

Dal 1973 la Commissione vara programmi di azione per l’ambiente (PAA) pluriennali che definiscono le proposte legislative e gli obiettivi futuri per la politica ambientale dell’Unione. Nel maggio 2022 è entrato in vigore l’8º PAA, con l’accordo giuridico dell’UE su un’agenda comune per la politica ambientale fino alla fine del 2030. Il programma ribadisce la visione per il 2050 delineata nel settimo PAA: garantire il benessere per tutti, nel rispetto dei limiti del pianeta.

Il nuovo programma si basa sugli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo, con sei obiettivi prioritari:

  1. conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050;
  2. rafforzare la capacità di adattamento, consolidare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
  3. progredire verso un modello di crescita rigenerativo, dissociando la crescita economica dall’uso delle risorse e dal degrado ambientale e accelerando la transizione verso un’economia circolare;
  4. perseguire l’obiettivo “inquinamento zero”, compreso quello dell’aria, dell’acqua e del suolo, e proteggere la salute e il benessere degli europei;
  5. proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e rafforzare il capitale naturale (in particolare l’aria, l’acqua, il suolo, le foreste, le acque dolci, le zone umide e gli ecosistemi marini);
  6. ridurre le pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo (in particolare nei settori dell’energia, dello sviluppo industriale, dell’edilizia e delle infrastrutture, della mobilità e dei sistemi alimentari).

    B. Strategie orizzontali


1. Sviluppo sostenibile

Già nel 2001 l’Unione europea ha introdotto la sua prima strategia per lo sviluppo sostenibile (SSS), apportando così una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona. In risposta all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’ONU nel 2015, nel 2016 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe – L’azione europea a favore della sostenibilità“, che illustra le modalità di integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nelle priorità politiche dell’UE.

Nel gennaio 2019 la Commissione ha presentato un documento di riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, dal titolo “Verso un’Europa sostenibile entro il 2030“, che presenta tre scenari per conseguire tali obiettivi. Nel marzo 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla relazione strategica annuale sull’attuazione e la realizzazione degli OSS. Nella risoluzione, il Parlamento ha espresso il proprio sostegno a uno dei possibili scenari, che propone di orientare tutte le azioni dell’UE e degli Stati membri definendo obiettivi specifici di attuazione degli OSS. Il testo definisce risultati concreti per il 2030 e istituisce un meccanismo di rendicontazione e monitoraggio dei progressi compiuti in materia di OSS.

  1. Biodiversità

Nel 2011 l’UE ha adottato la sua strategia sulla biodiversità fino al 2020, che riflette gli impegni assunti nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, il principale accordo internazionale in materia di biodiversità, di cui l’UE è parte. La Commissione ha presentato la sua strategia sulla biodiversità per il 2030 nel maggio 2020. Si tratta di un piano organico, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Nel giugno 2021 il Parlamento ha approvato tale strategia.

Nel febbraio 2024 il Parlamento ha approvato la proposta di regolamento sul ripristino della natura, che garantisce il ripristino di almeno il 30 % delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e il 90 % di tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. La proposta di regolamento è attualmente in attesa di votazione in seno al Consiglio.

  1. Sistemi alimentari

Nel maggio 2020, nell’ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha presentato la strategia “Dal produttore al consumatore”, che mira a rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell’ambiente. Nell’ottobre 2021 il Parlamento ha ampiamente approvato la visione e gli obiettivi di tale strategia.

C. Cooperazione internazionale in materia ambientale

L’UE svolge un ruolo essenziale nei negoziati internazionali in materia di ambiente. È infatti parte di numerosi accordi ambientali multilaterali a livello mondiale, regionale o sub-regionale che coprono un’ampia gamma di questioni, quali la protezione della natura e la biodiversità, i cambiamenti climatici e l’inquinamento transfrontaliero dell’aria e dell’acqua. L’UE ha contribuito a definire diversi importanti accordi internazionali adottati nel 2015 a livello delle Nazioni Unite, quali l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (che comprende i 17 OSS e i 169 obiettivi associati), l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. L’UE ha aderito inoltre alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sottolineando il proprio impegno per la conservazione della biodiversità e la riduzione del commercio illegale di specie selvatiche.

D. Valutazione dell’impatto ambientale e partecipazione del pubblico

Determinati progetti (privati o pubblici) che si presume avranno effetti significativi sull’ambiente, ad esempio la costruzione di un’autostrada o un aeroporto, sono sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale (VIA). Una serie di piani e programmi pubblici (riguardanti, ad esempio, la destinazione del suolo, i trasporti, l’energia, i rifiuti o l’agricoltura) sono inoltre sottoposti a un processo simile denominato valutazione ambientale strategica (VAS). Entrambe le direttive garantiscono che sia effettuata una valutazione ambientale prima dell’autorizzazione di piani, programmi o progetti.

In entrambi i casi, la consultazione del pubblico costituisce un aspetto essenziale. Ciò risale alla convenzione di Aarhus del 1998, un accordo multilaterale in materia ambientale cui hanno aderito l’UE e tutti i suoi Stati membri. Essa garantisce al pubblico tre diritti: la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, l’accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche (ad esempio sullo stato dell’ambiente o della salute umana, se da esso influenzata) e il diritto all’accesso alla giustizia, qualora gli altri due diritti siano stati violati. Tali diritti sono stati sanciti dalla legislazione dell’UE mediante le direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

E. Attuazione, applicazione e monitoraggio

L’efficacia della politica ambientale dell’Unione europea dipende in larga misura dalla sua attuazione a livello nazionale, regionale e locale. L’attuazione e l’applicazione carenti rappresentano ancora un problema importante. È fondamentale il monitoraggio, sia dello stato dell’ambiente sia del livello di attuazione del diritto ambientale dell’UE.

Già nel 2001 l’UE ha adottato criteri minimi (non vincolanti) per le ispezioni ambientali negli Stati membri. Essi devono garantire sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati ambientali gravi. Tali reati comprendono ad esempio: l’immissione o lo scarico illeciti di sostanze nell’aria, nell’acqua o nel suolo; il commercio illegale di specie selvatiche; il commercio illegale di sostanze che riducono lo strato d’ozono; la spedizione o lo scarico illegali di rifiuti.

La Rete dell’Unione europea per l’attuazione e il rispetto del diritto ambientale (IMPEL) è una rete internazionale di autorità ambientali creata per stimolare l’effettiva applicazione della normativa mediante una piattaforma che serve a responsabili politici, ispettori ambientali e autorità di contrasto per scambiare idee e migliori prassi.

Nel maggio 2016, la Commissione ha avviato il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali, un nuovo strumento finalizzato al conseguimento della piena attuazione della legislazione ambientale dell’UE, che va di pari passo con il controllo dell’adeguatezza (programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione – REFIT) degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione nell’ambito della legislazione UE in vigore, in modo da renderla più semplice e meno onerosa.

Nel 1990 è stata istituita a Copenaghen l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) per sostenere lo sviluppo, l’attuazione e la valutazione della politica ambientale e informare i cittadini su tali argomenti. Nel 2020 l’Agenzia ha pubblicato la sua sesta relazione sullo stato dell’ambiente concernente lo stato e le prospettive dell’ambiente in Europa.

In termini di monitoraggio, l’UE gestisce anche il programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus), che fornisce dati satellitari di osservazione ambientale. Per quanto concerne gli agenti inquinanti, il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) fornisce dati ambientali essenziali provenienti da oltre 30 000 impianti industriali. I dati di entrambi i programmi sono a libero accesso.

 

2. Lotta contro i cambiamenti climatici

 

L’Unione europea è una delle potenze economiche più attive nella lotta alle emissioni di gas serra. Nel 2020 le emissioni di gas a effetto serra dell’UE sono diminuite del 31 % rispetto ai livelli del 1990, superando l’obiettivo dell’UE di ridurre le emissioni del 20 % entro il 2020. Guidata da trattati internazionali come il protocollo di Kyoto, l’UE ha adottato diverse politiche in materia di clima, come il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE. Nel 2019 la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo e, da allora, sono state stabilite numerose misure volte a rafforzare l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dell’UE fino al 55 % entro il 2030 e a de-carbonizzare completamente l’economia dell’UE entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi.

L’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) definisce la lotta ai cambiamenti climatici quale obiettivo dichiarato della politica ambientale dell’UE.

Contesto generale

Attività umane come l’utilizzo di combustibili fossili, la deforestazione e l’agricoltura producono emissioni di gas a effetto serra quali biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e fluorocarburi. Tali gas a effetto serra catturano il calore che è irradiato dalla superficie terrestre, provocando il riscaldamento globale. Secondo la sesta relazione di sintesi sui cambiamenti climatici del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), le stime più attendibili dell’aumento della temperatura media globale entro la fine del secolo variano tra 1,4ºC e 4,4ºC.

Il riscaldamento globale ha provocato e provocherà fenomeni meteorologici estremi più frequenti (come ad esempio inondazioni e periodi di siccità), lo scioglimento delle calotte polari, la perdita di biodiversità, malattie delle piante e parassiti, la scarsità di alimenti e acqua potabile, la desertificazione e sfollamenti dovuti a calamità. Il rischio di un cambiamento irreversibile e catastrofico potrebbe aumentare in modo rilevante qualora il riscaldamento globale superasse i 2°C – o anche solo i 1,5°C – rispetto ai valori preindustriali.

Il protocollo di Kyoto è stato il primo trattato internazionale a fissare obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È stato adottato l’11 dicembre 1997 ed è stato ratificato da 192 paesi. Ha sancito l’impegno dei paesi industrializzati a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra in linea con gli obiettivi individuali concordati in base al principio della “responsabilità condivisa ma differenziata e delle rispettive capacità”.

Il primo accordo universale per la lotta contro i cambiamenti climatici è stato adottato nel dicembre 2015, in occasione della 21ª Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Parigi. L’accordo di Parigi mira a mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C, cercando di limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti mirano a stabilizzare quanto prima le emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e a conseguire l’azzeramento delle emissioni nette nella seconda metà del secolo. L’adattamento (ad esempio la conservazione delle risorse idriche, la rotazione delle colture, l’opera di sensibilizzazione e lo spostamento dei porti) e la mitigazione (ad esempio l’aumento dell’uso di energie rinnovabili e la promozione di cambiamenti comportamentali) sono riconosciuti come sfide globali, così come viene sottolineata l’importanza di affrontare “le perdite e i danni” associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Il 5 ottobre 2016 l’UE ha ratificato formalmente l’accordo di Parigi, consentendone così l’entrata in vigore il 4 novembre 2016.

Obiettivi e risultati

A. Azioni adottate dall’UE in passato per contrastare i cambiamenti climatici

Attraverso il suo quadro 2030 per il clima e l’energia, concordato nel 2014 prima dell’accordo di Parigi, l’UE si è impegnata a conseguire i seguenti obiettivi entro il 2030: ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 % al di sotto dei livelli del 1990, migliorare l’efficienza energetica del 32,5 % e portare al 32 % la quota di energie da fonti rinnovabili nel consumo finale. Il quadro 2030 fa seguito agli obiettivi “20-20-20” concordati nel 2007 dai leader dell’UE per il 2020: una riduzione pari al 20 % delle emissioni di gas a effetto serra, un aumento del 20 % della quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia e una riduzione del 20 % del consumo totale di energia primaria dell’UE (rispetto ai livelli del 1990). Tali obiettivi sono stati tradotti in misure legislative vincolanti, collegate anche agli obiettivi dell’UE previsti nell’ambito del protocollo di Kyoto.

Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) (direttiva (UE) 2018/410), il primo e il più grande mercato internazionale del carbonio, è uno strumento strategico fondamentale dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici. Tale sistema, istituito nel 2005, si basa sul principio di “limitazione e scambio”: viene fissato un tetto massimo alla quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che possono essere prodotte da 11 000 impianti del sistema (fabbriche, centrali elettriche, ecc.). Ogni impianto acquista o riceve “quote di emissione” messe all’asta dagli Stati membri. Se inutilizzati, tali crediti – che corrispondono a una tonnellata di CO2 ciascuno – possono essere scambiati con altri impianti. Col tempo la quantità totale di quote viene progressivamente ridotta. Due fondi, uno per la modernizzazione e uno per l’innovazione, contribuiscono a rimodernare i sistemi energetici degli Stati membri a basso reddito e a incoraggiare l’innovazione finanziando progetti in materia di energie rinnovabili, cattura e stoccaggio del carbonio, nonché progetti a basse emissioni di carbonio. Inoltre, la Svizzera e l’UE si sono accordate per collegare i rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Le emissioni prodotte da settori non coperti dall’ETS, quali il trasporto su strada, la gestione dei rifiuti, l’agricoltura e l’edilizia, sono soggette agli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra su base annua per ciascuno Stato membro, fissati nel regolamento sulla condivisione degli sforzi (regolamento (UE) 2018/842). Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato obiettivi minimi per il periodo 2021-2030 per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo dell’UE di ridurre del 30 % le emissioni di gas a effetto serra in tali settori rispetto al 2005 e contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi. Inoltre, ciascuno Stato membro deve garantire che le emissioni derivanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (regolamento (UE) 2018/841) non superino il loro tasso di assorbimento. In altri termini, le foreste, le terre coltivate e i pascoli devono essere gestiti in modo sostenibile al fine di assorbire la maggior quantità possibile di emissioni di gas serra dall’atmosfera, o per lo meno la quantità emessa dal settore (“regola del non debito”), apportando così un importante contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

La direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) è intesa a garantire che, entro il 2030, le energie rinnovabili quali biomassa ed energia eolica, idroelettrica e solare rappresentino un obiettivo iniziale pari ad almeno il 32 % del consumo totale di energia dell’UE in termini di produzione di elettricità, trasporto, riscaldamento e raffreddamento. Ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare il proprio piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, comprensivo di obiettivi settoriali.

La revisione del 2018 della direttiva sull’efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) fissa un obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % per l’UE (calcolato utilizzando lo scenario di riferimento del 2007), con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023. La direttiva riveduta del 2023 innalza l’obiettivo di efficienza energetica dell’UE, introducendo l’obbligo vincolante per i paesi dell’UE di garantire collettivamente, entro il 2030, un’ulteriore riduzione del consumo energetico dell’11,7 % rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento dell’UE per il 2020. Inoltre la direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva (UE) 2018/844) comprende misure volte ad accelerare la ristrutturazione degli edifici e la transizione verso sistemi più efficienti sotto il profilo energetico nonché sistemi intelligenti di gestione dell’energia.

Il regolamento sulla governance (regolamento (UE) 2018/1999) attua un processo di governance trasparente per seguire i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima dell’UE, comprese le norme in materia di monitoraggio e comunicazione. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani nazionali per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030. Il processo di governance offre inoltre l’opportunità di aggiornare i piani ogni due anni al fine di integrare le lezioni apprese e trarre vantaggio dalle nuove opportunità per il resto del decennio.

Le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (direttiva 2009/31/CE) separano il CO2 dalle emissioni atmosferiche (derivanti dai processi industriali), lo comprimono e lo trasportano in un luogo in cui può essere stoccato. Secondo l’IPCC, tale processo potrebbe eliminare tra l’80 % e il 90 % delle emissioni di CO2 prodotte dalle centrali elettriche a combustibili fossili. Tuttavia, l’attuazione di tali progetti dimostrativi in Europa si è rivelata più difficile di quanto inizialmente previsto, principalmente a causa dei costi elevati.

Le autovetture nuove immatricolate nell’UE devono rispettare le norme in materia di emissioni di CO (regolamento (UE) 2019/631) che, per le autovetture, prevedono un obiettivo pari a 95 g/km a partire dal 2021.

La direttiva sulla qualità dei carburanti (direttiva (UE) 2015/1513) mirava a ridurre del 6 % l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dovute ai carburanti entro il 2020. Tale obiettivo sarebbe stato conseguito, insieme ad altre misure, mediante l’utilizzo di biocarburanti, che tuttavia dovevano rispettare alcuni criteri di sostenibilità.

In virtù del regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, le navi di grandi dimensioni sono tenute a monitorare e riferire su base annua in merito alle emissioni di CO2 rilevate, rilasciate lungo i loro tragitti verso e dai porti dell’UE e all’interno dei medesimi, insieme ad altre informazioni pertinenti.

In seguito ai divieti sull’uso di clorofluorocarburi imposti negli anni ’80 per arrestare la riduzione dello strato di ozono, i gas fluorurati sono oggi utilizzati come sostituti in una serie di applicazioni industriali, quali il condizionamento dell’aria e la refrigerazione, poiché non danneggiano lo strato di ozono. Essi possono tuttavia avere un potenziale di riscaldamento globale fino a 25 000 volte superiore a quello del CO2. Il regolamento (UE) n. 517/2014 mira a controllare l’uso di gas fluorurati e a vietarne l’impiego nei nuovi impianti di condizionamento dell’aria e refrigeratori entro il periodo 2022-2025, aprendo così la strada a una loro graduale eliminazione a livello globale.

B. Il Green Deal europeo

L’11 dicembre 2019 la Commissione ha presentato il Green Deal europeo, un pacchetto ambizioso di misure finalizzate al raggiungimento della neutralità dell’UE in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Le misure, accompagnate da una tabella di marcia delle politiche principali, spaziano dai tagli ambiziosi alle emissioni agli investimenti in attività di ricerca e innovazione all’avanguardia, fino alla conservazione dell’ambiente naturale dell’Europa. Sostenuto da investimenti in tecnologie verdi, soluzioni sostenibili e nuove imprese, il Green Deal è anche concepito come nuova strategia di crescita in grado di trasformare l’UE in un’economia sostenibile e competitiva. La partecipazione e l’impegno del pubblico e di tutte le parti interessate sono fondamentali ai fini del suo successo.

Tra le principali misure adottate nell’ambito del Green Deal europeo figura la normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119), che mira a garantire un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050. Nello specifico, prevede di innalzare l’obiettivo fissato per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, portandolo almeno al 55 % rispetto ai livelli del 1990. Altre proposte della Commissione comprendono comunicazioni sul piano di investimenti per un’Europa sostenibile e sul patto europeo per il clima, proposte di regolamento che istituiscono il Fondo per una transizione giusta e rivedono gli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee, nonché strategie dell’UE per l’integrazione del sistema energetico e per l’idrogeno e una nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative (nuove normative e modifiche della legislazione esistente) volto a rendere l’UE “pronta per il 55 %” e a realizzare i cambiamenti trasformativi necessari nella sfera economica, sociale e industriale, con l’obiettivo ultimo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Nel dicembre 2022 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo relativo a misure più ambiziose per riformare il sistema ETS; l’obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 è stato fissato al 62 % rispetto ai livelli del 2005. Nel 2023 l’ETS è stato esteso alle attività di trasporto marittimo (regolamento (UE) 2023/957) e a combustibili più puliti per il trasporto aereo (regolamento (UE) 2023/2405) e per il settore marittimo (regolamento (UE) 2023/1805). Il regolamento (UE) 2023/1805 mira a ridurre le emissioni del trasporto marittimo del 20 % entro il 2035 e dell’80 % entro il 2050. Inoltre, a partire dal 2030 almeno il 2 % dei combustibili dell’UE per il trasporto marittimo dovrà provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica. Entro il 2025, il 2 % del carburante dovrebbe appartenere alla categoria dei carburanti sostenibili per l’aviazione. Tale obiettivo sarà innalzato al 6 % entro il 2030 e al 70 % entro il 2050. A partire dal 2030, anche l’1,2 % dei carburanti deve essere un carburante sintetico, per arrivare al 35 % nel 2050.

Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di riduzione delle emissioni prodotte dall’edilizia, dal trasporto su strada e da taluni settori industriali, è stato stabilito ed entrerà in funzione nel 2027 un nuovo sistema separato di scambio di quote di emissione (ETS2 nella direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE). Il pacchetto “Pronti per il 55 %” introduce inoltre il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per contrastare la ri-localizzazione delle emissioni di CO2il nuovo Fondo sociale per il clima e il potenziamento dei fondi per la modernizzazione e l’innovazione.

Anche le emissioni del trasporto aereo sono coperte dall’ETS (direttiva (UE) 2023/958), sebbene l’attuale esenzione per i voli intercontinentali sia stata prorogata fino all’inizio del 2027. La prima fase del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), è partita all’inizio del 2024. La Commissione valuterà la sua adeguatezza entro il luglio 2026.

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi modificato (regolamento (UE) 2023/857) aumenta il livello di ambizione dell’UE in materia di clima. In particolare, tutti i settori contemplati dal regolamento sono tenuti a conseguire una riduzione collettiva delle loro emissioni pari al 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Assieme al regolamento sulla condivisione degli sforzi, la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili riveduta (direttiva (UE) 2023/2413) si propone di rafforzare l’obiettivo generale vincolante di portare al 42,5 % la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell’UE.

Inoltre, la versione modificata del regolamento relativo all’uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (regolamento (UE) 2023/839) stabilisce per il 2030 il nuovo obiettivo di aumentare del 15 % i pozzi di assorbimento del carbonio dell’UE.

La revisione della direttiva sull’efficienza energetica (direttiva (UE) 2023/1791) fissa un obiettivo dell’UE ambizioso e giuridicamente vincolante in materia di efficienza energetica, che prevede una riduzione del consumo finale di energia pari all’11,7 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020.

Il metano è il secondo principale responsabile dei cambiamenti climatici dopo il CO2. La riduzione delle emissioni di metano è quindi fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta volta a ridurre le emissioni di metano nel settore dell’energia e nella catena di approvvigionamento globale. Il 15 novembre 2023 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio su questo nuovo regolamento. L’accordo obbliga le industrie del gas, del petrolio e del carbone a misurare, monitorare, comunicare e verificare adeguatamente le loro emissioni di metano e ad adottare misure per ridurle.

Inoltre, nell’aprile 2022 la Commissione ha presentato una proposta rafforzata sui gas fluorurati che mira a risparmiare l’equivalente di 40 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2030. Il conseguente regolamento sui gas fluorurati (regolamento (UE) 2024/573) è entrato in vigore nel marzo 2024. Il regolamento vieterà completamente gli idro-fluorocarburi a partire dal 2050 e prevede una netta riduzione della loro disponibilità già nel 2025.

Nel novembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta relativa a un quadro volontario di certificazione dell’Unione che certifichi in modo affidabile gli assorbimenti di carbonio di alta qualità. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio in merito a questa proposta di regolamento il 20 febbraio 2024. Il regolamento introdurrà, tra l’altro, un quadro di certificazione inteso a promuovere assorbimenti di carbonio di alta qualità, contrastando l’ecologismo di facciata (“greenwashing”).

La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia aggiorna il quadro normativo vigente, garantendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto delle differenze presenti nel parco immobiliare europeo. La direttiva riveduta stabilisce nuovi obiettivi ambiziosi: tutti gli edifici di nuova costruzione dovrebbero essere a zero emissioni entro il 2030 e gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici dovrebbero essere a zero emissioni entro il 2028. Ciascuno Stato membro adotterà la propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035.

Nel febbraio 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno concordato un ulteriore obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 per l’intero parco veicoli dell’UE, del 55 % per le autovetture nuove e del 50 % per i furgoni nuovi. Hanno inoltre introdotto un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 30 % per i nuovi autocarri, con un obiettivo intermedio del 15 % da raggiungere entro il 2025 (regolamento (UE) 2023/851)Nel marzo 2024 il Parlamento ha approvato nuove norme per ridurre le emissioni delle autovetture, dei furgoni, degli autobus, degli autocarri e dei rimorchi (regolamento Euro 7).

Nel febbraio 2024 la Commissione ha adottato una comunicazione che stabilisce gli obiettivi climatici per il 2040 per l’UE, come traguardo intermedio verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica per il 2050. Vi si raccomanda di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’UE del 90 % entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.

 

3. Biodiversità, destinazione del suolo e silvicoltura

A livello internazionale, l’UE ha svolto un ruolo importante nella ricerca di soluzioni a problemi quali la perdita di biodiversità, la deforestazione e i cambiamenti climatici. La conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 è sfociata nell’adozione della convenzione sulla diversità biologica. L’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici sottolinea l’importanza di garantire l’integrità di tutti gli ecosistemi e la protezione della biodiversità. Nel quadro del Green Deal europeo la nuova strategia sulla biodiversità per il 2030 e la strategia forestale hanno l’obiettivo di riportare la biodiversità in Europa su un percorso di recupero e di sostenere le catene del valore a deforestazione zero.

Base giuridica

Articoli 3, 11 e da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Contesto generale

La conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, si è conclusa con l’adozione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), della convenzione sulla diversità biologica (CBD), della dichiarazione di Rio, della dichiarazione dei principi sulla gestione delle foreste e del programma d’azione “Agenda 21”.

La CBD è integrata da due importanti protocolli: (1) il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000) mira a tutelare la biodiversità dai potenziali rischi posti dagli organismi viventi modificati ottenuti con le moderne biotecnologie; (2) il protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici (2014) è finalizzato ad aumentare la certezza giuridica e la trasparenza sia per i fornitori che per gli utilizzatori di risorse genetiche.

L’UE è inoltre parte delle seguenti convenzioni internazionali: la convenzione di Ramsar sulla conservazione delle zone umide (1971); la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (1973); la convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1979); la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa (1982). L’UE è anche parte delle seguenti convenzioni regionali: la convenzione di Helsinki sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico (1974); la convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo (1976) e la convenzione per la protezione delle Alpi (1991).

Gli sforzi internazionali volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra rientrano nell’ambito della convenzione quadro dell’UNFCCC. Nel dicembre 2015 le parti dell’UNFCCC hanno adottato l’accordo di Parigi, un accordo sul clima giuridicamente vincolante che si applica a tutti i paesi e mira a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C e a perseguire l’obiettivo di rimanere al di sotto degli 1,5° C. Nell’ambito dell’UNFCCC, l’iniziativa REDD+ (Riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale) fornisce strumenti per combattere la deforestazione e il degrado nelle foreste nella zona dei tropici. L’accordo di Parigi sottolinea l’importanza di garantire l’integrità di tutti gli ecosistemi, compresi gli oceani, e la protezione della biodiversità. L’accordo richiama l’attenzione sul ruolo fondamentale del settore della destinazione dei suoli ai fini del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Obiettivi e risultati

A. Precedenti piani d’azione dell’UE sulla biodiversità

Nel maggio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione e un piano d’azione dal titolo “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 – e oltre: sostenere i servizi eco-sistemici per il benessere umano“. Poiché era improbabile che l’Unione conseguisse il proprio obiettivo di arrestare entro il 2010 la riduzione della biodiversità, la Commissione ha adottato una nuova strategia nel giugno 2011, al fine di “arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi eco-sistemici nell’UE entro il 2020 e […] ripristinarli incrementando nel contempo il contributo dell’UE per evitare la perdita di biodiversità a livello mondiale”. Nel dicembre 2011 il Consiglio ha approvato la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020, la quale prevede i seguenti sei obiettivipiena attuazione della legislazione ambientale dell’UE per tutelare la biodiversità; migliore protezione degli ecosistemi e maggiore utilizzo di infrastrutture verdi; estensione dell’agricoltura e della silvicoltura sostenibili; migliore gestione degli stock ittici; controllo più rigoroso delle specie esotiche invasive; rafforzamento del contributo dell’UE alla prevenzione della perdita di biodiversità a livello mondiale.

B. Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche

La direttiva Habitat modificata nel 2013 (direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche) ha istituito la rete europea “Natura 2000“. Questa include “siti di importanza comunitaria”/”zone speciali di conservazione” designati dagli Stati membri e “zone di protezione speciale“. Con una superficie totale di oltre 850 000 km2, la rete Natura 2000 è la rete complessiva di siti protetti più vasta al mondo. Scopo principale della direttiva Habitat è promuovere la conservazione della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. La direttiva Uccelli modificata nel 2019 (direttiva 2009/147/CE) riguarda la protezione, la gestione e il controllo degli uccelli (selvatici), incluse le norme per la caccia sostenibile.

C. Specie esotiche invasive (IAS)

Un elemento essenziale del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive è dato dall’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il regolamento modificato nel 2019 mira – attraverso la prevenzione, il preallarme e la reazione rapida – a proteggere la biodiversità autoctona e a ridurre al minimo e mitigare l’impatto di tali specie sulla salute umana e l’economia. Nella strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2030 sono previsti controlli più rigorosi sulle specie esotiche invasive. Tali specie causano ogni anno danni per miliardi di euro nell’Unione europea, non soltanto agli ecosistemi ma anche ai raccolti e agli animali da allevamento, con ripercussioni negative per l’ecologia locale e la salute umana.

D. Accesso e ripartizione dei benefici

Il regolamento (UE) n. 511/2014 è stato adottato per attuare il protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse e la giusta ed equa ripartizione dei benefici. In base a tale regolamento, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali ad esse associate possono essere trasferite e utilizzate solo alle condizioni stabilite di comune accordo dagli utenti (imprese, collezionisti privati e istituzioni) e dalle autorità del paese di origine.

E. Sfruttamento e commercio della flora e della fauna selvatiche

La convenzione CITES disciplina il commercio internazionale, in particolare la (ri)esportazione e l’importazione di animali vivi e morti e di piante, sulla base di un sistema di permessi e certificati. Il regolamento di base ((CE) n. 338/97 modificato dal regolamento (UE) 2023/966) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio applica gli obiettivi, i principi e le disposizioni della convenzione CITES al diritto dell’UE. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 vieta l’introduzione nell’UE di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

F. Biodiversità marina

La biodiversità marina rientra nel campo di applicazione dei piani d’azione a favore della biodiversità per le risorse naturali e la pesca. La revisione della strategia dell’UE sulla biodiversità sottolinea l’importanza di un “buono stato ecologico” dei mari e delle zone costiere per sostenere la biodiversità. Inoltre, la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (direttiva 2008/56/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2017/845), relativa alla protezione e alla conservazione dell’ambiente marino, è entrata in vigore nel luglio 2008. La direttiva mira a garantire il buono stato delle acque marine dell’UE entro il 2020 e a proteggere l’insieme di risorse su cui si basano le attività economiche e sociali legate al settore marittimo.

G. Foreste

Le foreste occupano quasi il 30 % della superficie della rete “Natura 2000”. L’UE possiede circa 182 milioni di ettari di foreste, che coprono il 43 % della sua superficie terrestre, ragion per cui diverse misure dell’UE mirano a proteggere le foreste. Il regolamento sul legname (regolamento (UE) n. 995/2010) stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano nell’Unione legno e prodotti da esso derivati. Esso contrasta il commercio di legname raccolto illegalmente e di prodotti da esso derivati attraverso obblighi fondamentali e vieta la vendita di legname raccolto illegalmente e di prodotti da esso derivati.

H. Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)

Il settore LULUCF comprende l’uso di terreni, alberi, piante, biomassa e legname. È in grado non solo di emettere gas a effetto serra ma anche di assorbire CO2 dall’atmosfera. A norma del protocollo di Kyoto, gli Stati membri si erano impegnati, fino al 2020, a garantire che le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo siano compensate da un equivalente assorbimento di CO2. L’UE mira ora a introdurre tale principio (la cosiddetta regola del non debito) nel diritto dell’Unione per il periodo 2021-2030, integrando i settori LULUCF negli sforzi compiuti dall’UE per ridurre le emissioni. Il regolamento (UE) 2018/841 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia prevede che le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura siano compensate almeno da un assorbimento equivalente di CO2 dall’atmosfera nel periodo 2021-2030. Il regolamento LULUCF è stato modificato nell’aprile 2023 (regolamento (UE) 2023/839) per fissare un nuovo obiettivo per il 2030 in linea con il Green Deal europeo. In particolare, l’obiettivo è di aumentare la capacità dei pozzi di assorbimento del carbonio dell’UE del 15 %, pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nel maggio 2023 un documento di orientamento della Commissione ha assistito gli Stati membri nell’adeguare l’uso del suolo, la silvicoltura e l’agricoltura ai piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima, garantendo il rispetto del regolamento riveduto.

I. Strumenti finanziari

Dal 1992 lo strumento di finanziamento dell’UE dedicato all’ambiente è il programma LIFE. La conservazione della natura e la biodiversità sono state incluse tra i sottoprogrammi. La quinta fase del programma LIFE, riguardante il periodo 2014-2020, si articolava in due ambiti d’azione principali: i cambiamenti climatici e l’ambiente. Altri finanziamenti a sostegno della biodiversità sono stati forniti nel quadro delle politiche in materia di agricoltura e pesca, del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali, nonché dei programmi quadro pluriennali di ricerca. La fase più recente del programma LIFE (2021-2027) è strutturata nello stesso modo della precedente, con un bilancio di 2,15 miliardi di EUR.

J. Strategie per la biodiversità e le foreste per il 2030

L’11 dicembre 2019 la Commissione ha presentato il Green Deal europeo, un pacchetto ambizioso di misure volte a consentire all’UE di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Il Green Deal europeo prevede un piano d’azione per trasformare l’UE in un’economia sostenibile e competitiva. Tra le azioni proposte figurano una nuova strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (pubblicata il 20 maggio 2020 come seguito della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2020) con misure volte ad affrontare i principali fattori che determinano la perdita di biodiversità, così come una nuova strategia forestale dell’UE per il 2030 (pubblicata il 14 luglio 2021) con misure a sostegno delle catene del valore a deforestazione zero.

La strategia sulla biodiversità per il 2030 affronta le cinque principali cause della perdita di biodiversità (cambiamenti dell’uso del suolo e del mare, sfruttamento eccessivo delle risorse, cambiamenti climatici, inquinamento e specie esotiche invasive), delinea un quadro di governance rafforzato inteso a colmare le restanti lacune, assicura l’attuazione completa della legislazione dell’UE e concentra tutti gli sforzi in corso.

La strategia forestale per il 2030 punta ad adattare le foreste europee alle nuove condizioni, agli eventi meteorologici estremi e alla grande incertezza provocata dai cambiamenti climatici. Questa è una premessa imprescindibile per consentire alle foreste di continuare a svolgere le loro funzioni socioeconomiche e per garantire zone rurali dinamiche con popolazioni prospere.

Nel 2022 nell’ambito della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sul ripristino della natura, che mira a ripristinare gli ecosistemi danneggiati e a riportare la natura in tutta Europa, dai terreni agricoli e dai mari alle foreste e agli ambienti urbani. Il suo obiettivo è ripristinare almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati entro il 2050. La normativa imporrebbe agli Stati membri di elaborare piani nazionali di ripristino per perseguire gli obiettivi, pur lasciando loro la flessibilità necessaria per tenere conto delle circostanze nazionali. La proposta di regolamento è stata approvata dal Parlamento il 27 febbraio 2024 ed è ora in attesa di conferma in seno al Consiglio.

Nel gennaio 2023 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Revisione dell’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori – Un nuovo patto per gli impollinatori“, che mira a rivedere l’iniziativa dell’UE sugli impollinatori del 2018. L’iniziativa del 2018 era il primo quadro adottato dall’UE per rimediare al declino degli impollinatori selvatici. L’iniziativa riveduta dell’UE sugli impollinatori fissa obiettivi per il 2030 e azioni nell’ambito di tre priorità: (1) migliorare la conservazione degli impollinatori e affrontare le cause del loro declino; (2) migliorare la conoscenza; (3) mobilitare la società e promuovere la pianificazione strategica e la cooperazione.

 

4. Protezione e gestione delle risorse idriche

L’acqua è un elemento essenziale per la vita umana, animale e vegetale, nonché per l’economia. La protezione e la gestione delle risorse idriche superano i confini nazionali. La politica dell’UE in materia di acque svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ambiente. Esistono leggi volte a preservare le fonti idriche e gli ecosistemi di acqua dolce e marina come pure a garantire la pulizia dell’acqua potabile e delle acque di balneazione. La direttiva quadro dell’UE sulle acque definisce un quadro giuridico teso a tutelare le acque pulite e ripristinare la qualità delle stesse, nonché a garantire il loro utilizzo sostenibile nel lungo termine.

Base giuridica

Articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Contesto generale

L’acqua non è solo un prodotto commerciale, ma anche un bene comune e una risorsa limitata che deve essere protetta e utilizzata in maniera sostenibile, in termini sia di qualità che di quantità. Tuttavia, essa è sottoposta a pressioni da parte di vari settori, quali l’agricoltura, l’industria, il turismo, i trasporti e l’energia.

Già nel 1980 era stata introdotta la prima direttiva sull’acqua potabile (80/778/CEE) per semplificare i requisiti nazionali in materia di acque dei singoli Stati membri e per combattere le disparità di condizioni di concorrenza economica.

Nel 1992 è stata adottata a Helsinki la convenzione sulle acque di cui l’UE è parte. La convenzione rafforza le misure nazionali e la cooperazione internazionale per la gestione ecologica e la protezione delle acque superficiali e sotterranee transfrontaliere.

Nel 1997 la Convenzione sulla legge relativa all’uso dei corsi d’acqua internazionali per fini diversi dalla navigazione ha stabilito norme e regole fondamentali per la cooperazione tra Stati rivieraschi in materia di uso, gestione e protezione dei corsi d’acqua internazionali.

Nel 2012 la Commissione ha presentato il piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, una strategia a lungo termine volta a garantire un approvvigionamento idrico adeguato sul piano qualitativo e quantitativo per tutti gli usi legittimi, migliorando l’attuazione della politica vigente dell’UE in materia di acque, integrandone gli obiettivi all’interno di altre politiche settoriali e colmando le lacune del quadro esistente.

Obiettivi e risultati

L’obiettivo generale della politica dell’UE in materia di acque è assicurare l’accesso a un’acqua di buona qualità in quantità sufficiente per tutti gli europei, per i settori economici e per l’ambiente e garantire il buono stato di tutti i corpi idrici in Europa. Tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici, l’UE dovrà far fronte sempre più spesso a eventi meteorologici estremi legati all’acqua, come inondazioni e siccità, ed è quindi della massima importanza adottare politiche che contribuiscano a mitigare tali problemi e ad adattarvisi.

A tal fine la politica unionale ha istituito due quadri giuridici principali per la tutela e la gestione delle risorse di acqua dolce e di acqua marina, ossia la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

A. Direttiva quadro sulle acque e direttive specifiche in materia di acque

La direttiva quadro sulle acque dell’UE (2000/60/CE) definisce un quadro per la protezione delle acque interne superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee. Mira a prevenirne e ridurne l’inquinamento, promuoverne un utilizzo sostenibile, proteggere e migliorare l’ambiente acquatico nonché mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. L’obiettivo principale è quello di far sì che tutte le acque raggiungano un buono stato ecologico. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a elaborare i piani di gestione dei bacini idrografici in base ai bacini idrografici naturali, nonché programmi specifici contenenti misure volte a conseguire detti obiettivi.

Nel 2019 è stata condotta una valutazione della direttiva quadro sulle acque, nell’ambito della quale è stato stabilito che la direttiva è sostanzialmente adatta allo scopo, ma che la sua attuazione deve essere accelerata. Di conseguenza, nel giugno 2020 la Commissione ha annunciato che la direttiva quadro sulle acque non sarebbe stata modificata e che si sarebbe invece posto l’accento sull’attuazione e sull’applicazione della direttiva vigente.

La direttiva quadro sulle acque è integrata da direttive più mirate, illustrate di seguito.

  • La direttiva sulle acque sotterranee (2006/118/CE) protegge dall’inquinamento e dal deterioramento. Prevede criteri specifici per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, individuare gli aumenti delle sostanze monitorate e i punti di partenza da utilizzare per l’inversione di tendenza. Tutti i valori soglia per le sostanze inquinanti sono fissati dagli Stati membri. Fanno eccezione i nitrati (fertilizzanti) e i pesticidi, per i quali i limiti sono stabiliti da una normativa specifica dell’UE. Nel 2022 la Commissione ha presentato un elenco di controllo aggiornato delle sostanze per il monitoraggio delle acque a livello dell’Unione. Nel settembre 2023 il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla proposta affinché serva da base per i futuri negoziati con il Consiglio.
  • La direttiva riveduta sull’acqua potabile ((UE) 2020/2184) definisce norme di qualità essenziali per le acque destinate al consumo umano. Impone agli Stati membri di monitorare regolarmente la qualità dell’acqua. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere requisiti supplementari specifici per il proprio territorio, purché ciò si traduca nell’imposizione di requisiti più rigorosi. La direttiva prevede altresì l’obbligo di informare regolarmente i consumatori. Inoltre, la qualità dell’acqua potabile deve essere oggetto di notifica alla Commissione ogni tre anni. La revisione della direttiva aggiorna le norme di sicurezza vigenti e migliora l’accesso all’acqua potabile sicura, in linea con le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel 2022 è stato adottato il primo elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio.
  • La direttiva sulle acque di balneazione (2006/7/CE) è intesa a migliorare la salute pubblica e la protezione ambientale mediante disposizioni per il controllo e la classificazione delle acque di balneazione, nonché a informare i cittadini al riguardo. Nel corso della stagione balneare gli Stati membri sono tenuti a prelevare campioni delle acque di balneazione e controllare la concentrazione di almeno due batteri specifici una volta al mese e presso ciascun sito di balneazione. Essi sono inoltre tenuti ad informare i cittadini mediante “profili delle acque di balneazione” che comprendono, ad esempio, informazioni sul tipo e sulle fonti di inquinamento che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione. La Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente pubblicano ogni anno una relazione di sintesi sulla qualità delle acque di balneazione.
  • La direttiva sugli standard di qualità ambientale (2008/105/CE) stabilisce i limiti di concentrazione per 33 sostanze prioritarie che presentano un rischio per l’ambiente acquatico, o trasmesso attraverso quest’ultimo, a livello dell’UE e per altre otto sostanze inquinanti presenti nelle acque superficiali. La revisione del 2013 ha previsto l’aggiunta all’elenco esistente di 12 nuove sostanze. Nel 2023 sono state aggiunte 23 sostanze critiche all’elenco delle sostanze prioritarie per le acque superficiali, tra cui pesticidi quali il glifosato, alcuni prodotti farmaceutici (antidolorifici, farmaci antinfiammatori e antibiotici), il bisfenolo A e un gruppo di 24 sostanze per- e polifluoroalchiliche.
  • La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative dello scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue originate dall’industria. La direttiva stabilisce i requisiti minimi e i calendari per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, introduce controlli sullo smaltimento dei fanghi di depurazione e richiede di eliminare gradualmente lo scarico dei fanghi in mare. Nel gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche della direttiva che ne ampliano l’ambito di applicazione per includervi gli insediamenti più piccoli e che applicano il principio “chi inquina paga” ai produttori di medicinali e cosmetici. La revisione deve ora essere votata in Aula.
  • La direttiva sui nitrati (91/676/CEE) intende proteggere le acque dai nitrati provenienti da fonti agricole, in quanto possono inquinare le fonti di acqua potabile, comprese le acque sotterranee, e portare all’eutrofizzazione delle acque superficiali. Un regolamento complementare ((CE) n. 1137/2008) prevede l’istituzione di zone vulnerabili ai nitrati designate, il controllo delle acque e una sintesi dei programmi d’azione. Nel 2023 la Commissione ha avviato una valutazione della direttiva, invitando i portatori di interessi e i cittadini a condividere i loro punti di vista.
  • La direttiva sulle alluvioni dell’UE (2007/60/CE) è intesa a ridurre e gestire i rischi che tali fenomeni meteorologici rappresentano per la salute umana, l’ambiente, le infrastrutture e i beni. Impone agli Stati membri di effettuare, in cicli di sei anni, una valutazione preliminare che individui i bacini idrografici e le relative aree costiere a rischio e, successivamente, di elaborare mappe del rischio di alluvione e piani di gestione focalizzati sulla prevenzione, la protezione e la preparazione. La relazione di valutazione sul secondo ciclo (2015-2021) è stata pubblicata nel dicembre 2021.B. Politica costiera e marittima dell’UE

La direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE) costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata dell’Unione europea, che è stata istituita per promuovere lo sviluppo sostenibile della sua economia marittima e proteggere meglio, al contempo, il suo ambiente marino. L’obiettivo della suddetta direttiva era di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine dell’UE entro il 2020, di continuare a proteggerle e preservarle e di impedirne il deterioramento. Essa individua regioni (il Mar Baltico, l’Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero) e sotto-regioni marine europee entro i confini geografici stabiliti dalle convenzioni marittime regionali. Al fine di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine entro il 2020, gli Stati membri erano tenuti a elaborare strategie per le proprie acque marine basate sugli ecosistemi, da riesaminare ogni sei anni. Un regolamento sulla gestione integrata delle zone costiere definisce inoltre i principi alla base di una sana pianificazione e gestione delle zone costiere di cui gli Stati membri devono tenere conto.

Nel giugno 2020 la Commissione ha adottato una relazione sul primo ciclo di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. La nuova strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (adottata nel maggio 2020) mira a rafforzare ulteriormente la protezione degli ecosistemi marini, anche attraverso l’ampliamento delle zone protette e la creazione di zone rigorosamente protette per la ricostituzione degli habitat e degli stock ittici.

Per quanto riguarda l’inquinamento provocato dalle navi e le sanzioni per violazioni, la direttiva 2005/35/CE e il relativo aggiornamento del 2009 hanno lo scopo di assicurare che i responsabili di scarichi di sostanze inquinanti in mare siano soggetti a sanzioni efficaci e dissuasive.

Il disastro petrolifero del naufragio dell’Erika nel 1999 ha imposto all’UE di rafforzare il suo ruolo nel campo della sicurezza marittima e dell’inquinamento marino attraverso l’istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel 2002. L’Agenzia si occupa, tra l’altro, di prevenire l’inquinamento e di intervenire in caso di inquinamento provocato dalle navi o di inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi.

C. Accordi internazionali sulle risorse idriche regionali

La protezione delle acque marine in Europa è disciplinata da quattro strutture internazionali di cooperazione, le cosiddette convenzioni marittime regionali tra gli Stati membri e i paesi vicini che condividono risorse idriche comuni: la Convenzione OSPAR (Oslo e Parigi) del 1992 per l’Atlantico nordorientale; la Convenzione di Helsinki del 1992 per la zona del Mar Baltico; la Convenzione di Barcellona del 1995 per il Mediterraneo; la Convenzione di Bucarest del 1992 per il Mar Nero.

L’UE è inoltre parte di convenzioni quali la Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992, la Convenzione per la protezione del Danubio del 1994, la Convenzione per la protezione del Reno del 1999 e la Convenzione per la protezione delle acque dell’Oder dall’inquinamento del 1999.

La cooperazione interregionale in materia ambientale incentrata sulle acque marine o sui bacini fluviali ha portato all’elaborazione di diverse strategie macro-regionali nell’UE, vale a dire strategie finalizzate ad affrontare le sfide comuni cui deve far fronte una determinata area geografica, come la strategia per la regione del Mar Baltico del 2009, la strategia per la regione del Danubio del 2011 e la strategia per la regione adriatico-ionica del 2014.

 

5. Inquinamento atmosferico e acustico

L’inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio ambientale per la salute in Europa. Il piano d’azione per l’inquinamento zero dell’UE, adottato nel 2021, mira a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. Sia la legislazione che una rete di monitoraggio a livello dell’UE mirano a garantire che l’inquinamento sia inferiore ai valori critici e che l’UE sia sulla buona strada per ridurre l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati nocivi entro il 2050.

Base giuridica

Articoli da 191 a 193 (ambiente) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Contesto generale

L’inquinamento atmosferico può provocare non solo malattie cardiovascolari e respiratorie, ma anche il cancro, e costituisce la principale causa di morte prematura nell’UE legata all’ambiente. Alcuni inquinanti come l’arsenico, il cadmio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni geno-tossici per l’uomo, in grado di provocare il cancro alterando direttamente il materiale genetico delle cellule bersaglio. L’inquinamento atmosferico ha inoltre effetti negativi sulla qualità dell’acqua e del suolo e danneggia gli ecosistemi, ad esempio per mezzo dell’eutrofizzazione (eccessivo inquinamento da azoto) e delle piogge acide. Ne risentono pertanto l’agricoltura e le foreste, così come i materiali e gli edifici. Benché le fonti dell’inquinamento atmosferico siano molteplici, esso è causato principalmente dal settore industriale, dei trasporti, della produzione energetica e da quello agricolo. Le norme in materia di qualità dell’aria spesso non sono rispettate, soprattutto nelle aree urbane (“punti critici” dell’inquinamento atmosferico) dove vive la maggior parte degli europei. Gli agenti inquinanti più problematici sono oggi le particelle fini, gli ossidi di azoto e l’ozono troposferico. Il briefing dell’Agenzia europea dell’ambiente dal titolo “Europe’s air quality status 2023” (Stato della qualità dell’aria in Europa 2023) mostra che l’inquinamento atmosferico eccessivo, che supera le norme dell’UE, è diffuso nell’UE e spesso supera le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il piano d’azione dell’UE per l’inquinamento zero per il 2050 mira a ridurre l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché l’inquinamento acustico e da plastica, a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. Questo obiettivo a lungo termine è stato suddiviso in obiettivi chiave per il 2030 e i progressi compiuti verso il loro conseguimento sono costantemente monitorati e valutati. L’obiettivo di ridurre del 55 % il numero di decessi prematuri causati dall’inquinamento atmosferico sarà probabilmente conseguito e, secondo le tendenze attuali, la riduzione potrebbe essere ancora maggiore, raggiungendo il 66 % entro il 2030.

I livelli di rumore ambientale sono in crescita nelle aree urbane, principalmente a causa dell’aumento del traffico e delle attività industriali e ricreative. Secondo le stime, quasi il 20 % della popolazione dell’UE è esposta a livelli di inquinamento acustico considerati inaccettabili. Tale aspetto può incidere sulla qualità della vita e condurre a livelli significativi di stress, disturbi del sonno e a ripercussioni negative per la salute, tra cui problemi cardiovascolari. Il rumore si ripercuote negativamente anche sulla fauna selvatica. Il piano d’azione dell’UE per l’inquinamento zero mira a ridurre del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti, ma è improbabile che questo obiettivo sia raggiunto entro il 2030.

 

Risultati nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico

In Europa la qualità dell’aria è migliorata considerevolmente da quando l’UE ha iniziato, negli anni ’70, a contrastare tale problematica. Da allora le concentrazioni di sostanze quali anidride solforosa (SO2), monossido di carbonio (CO), benzene (C6H6) e piombo (Pb) sono diminuite in maniera notevole. L’UE dispone di tre diversi meccanismi giuridici per gestire l’inquinamento atmosferico: la definizione di norme generali di qualità dell’aria per quanto concerne la concentrazione degli inquinanti atmosferici nell’ambiente; la definizione di limiti nazionali per le emissioni complessive di agenti inquinanti e l’elaborazione di una normativa specifica in base alla fonte, controllando, per esempio, le emissioni industriali o stabilendo norme in materia di emissioni dei veicoli, efficienza energetica o qualità dei carburanti. Inoltre, l’inquinamento atmosferico transfrontaliero è affrontato attraverso la cooperazione internazionale con i partner strategici. La normativa è integrata da strategie e misure volte a promuovere la tutela dell’ambiente e la relativa integrazione in altri settori, tutti elementi chiave del Green Deal europeo.

A. Qualità dell’aria ambiente

La legislazione sulla qualità dell’aria si articola in due direttive fondamentali. La direttiva 2004/107/CE sulla qualità dell’aria ambiente è entrata in vigore nel giugno 2008 e riguarda le sostanze (arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici) per le quali è possibile individuare una concentrazione nell’aria ambiente al di sotto della quale non comportano rischi per la salute umana. La direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente istituisce misure volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente (ossia limiti che non devono essere superati in alcun luogo dell’UE) in relazione ai principali inquinanti atmosferici: anidride solforosa, biossido di azoto/ossidi di azoto, materiale particolato, ozono, benzene, piombo, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene. Gli Stati membri sono tenuti a definire zone e agglomerati urbani per valutare e gestire la qualità dell’aria ambiente, monitorare le tendenze a lungo termine e mettere le informazioni a disposizione del pubblico. Questi dati sono raccolti attraverso una rete di monitoraggio a livello dell’UE. Se la qualità dell’aria ambiente è buona essa va preservata, mentre se supera i valori limite è necessario adottare provvedimenti. Nell’ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha proposto di rivedere le due direttive sulla qualità dell’aria ambiente, allineando maggiormente le norme dell’UE in materia di qualità dell’aria alle raccomandazioni dell’OMS. Nel febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio che dovrà essere formalmente adottato.

La direttiva (UE) 2016/2284 (direttiva sui limiti nazionali di emissione) fissa limiti nazionali di emissione più rigorosi per i cinque inquinanti principali – anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. Tale direttiva impone agli Stati membri di elaborare dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico.

B. Trasporti su strada

Numerose direttive sono state adottate per limitare l’inquinamento causato dal settore dei trasporti su strada, fissando livelli di prestazione in materia di emissioni per diverse categorie di veicoli, come ad esempio automobili, veicoli commerciali leggeri, autocarri, autobus e motocicli, nonché disciplinando la qualità del carburante. Le attuali norme di emissione Euro 6 per le autovetture e i furgoni leggeri fissano limiti di emissione per una serie di inquinanti atmosferici, in particolare gli ossidi di azoto e il particolato. In linea con la strategia della Commissione per una mobilità sostenibile e intelligente del 2020, con il regolamento Euro 7 saranno introdotte norme più rigorose in materia di inquinamento atmosferico. L’accordo provvisorio raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio è stato approvato dal Parlamento nel marzo 2023. Dal settembre 2017 è in uso un ciclo di test più realistico e per i nuovi modelli di autoveicoli vengono determinate le “emissioni reali di guida” in modo da rispecchiare meglio le reali condizioni di guida. Inoltre vi sono norme in materia di conformità in servizio (che richiedono che i veicoli continuino a essere conformi alle norme mentre sono in circolazione), durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sistemi diagnostici di bordo, misurazione del consumo di carburante e accessibilità delle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo per gli operatori indipendenti. Norme analoghe sono in vigore per i veicoli pesanti come gli autobus e i camion. Il 1° settembre 2020 è entrato in vigore un regolamento del 2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore con l’obiettivo di aumentare la qualità e l’indipendenza dei servizi tecnici e verificare se i veicoli già in circolazione sono conformi alle prescrizioni.

C. Altre emissioni provenienti dal settore dei trasporti

Nell’ottica di ridurre l’inquinamento atmosferico causato dalle navi, al quale sarebbero imputabili 50.000 morti premature ogni anno, l’UE ha stabilito una serie di limiti per il tenore di zolfo dei combustibili utilizzati dalle navi operanti nei mari europei. Il limite generale di zolfo è diminuito dal 3,5 % allo 0,5 % nel 2020, conformemente ai limiti approvati dall’Organizzazione marittima internazionale. In talune zone di controllo delle emissioni di zolfo, quali il Mar Baltico, il Canale della Manica e il Mare del Nord, si applica dal 2015 la norma dello 0,1 % che è ancora più rigorosa. Ulteriori livelli di prestazione in materia di emissioni sono stati fissati nel 2016 per le macchine mobili non stradali, ad esempio scavatrici, bulldozer e troncatrici a catena, per i trattori agricoli e forestali e per le imbarcazioni da diporto come le imbarcazioni sportive.

Nel dicembre 2022 il Consiglio ha approvato il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale, un regime globale per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo internazionale che coinvolge anche gli Stati membri dell’UE. Il regolamento ReFuelEU Aviation, applicabile dal gennaio 2024, mira a ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo attraverso misure quali l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione. Il corrispondente regolamento FuelEU Maritime, entrato in vigore nell’ottobre 2023, mira a ridurre dell’80 % l’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo delle navi entro il 2050, incoraggiando l’adozione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

D. Emissioni causate dall’industria

La direttiva del 2010 sulle emissioni industriali disciplina le attività industriali altamente inquinanti che sono responsabili di una parte cospicua dell’inquinamento in Europa. Essa consolida e incorpora tutte le direttive pertinenti (in materia di incenerimento dei rifiuti, composti organici volatili, grandi impianti di combustione, prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ecc.) in un coerente strumento legislativo con l’obiettivo di agevolare l’attuazione della normativa e di ridurre al minimo l’inquinamento derivante da varie fonti industriali. La direttiva stabilisce gli obblighi che tutti gli impianti industriali devono rispettare, contiene un elenco di misure per la prevenzione dell’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo e funge da base per il rilascio di licenze operative o autorizzazioni per gli impianti industriali. Applicando un approccio integrato, essa tiene conto delle prestazioni ambientali complessive di un impianto, tra cui l’utilizzo di materie prime, l’inquinamento acustico o l’efficienza energetica. Il concetto di “migliori tecniche disponibili” svolge un ruolo centrale e lo stesso vale per la flessibilità, le ispezioni ambientali e la partecipazione del pubblico. Nel 2015 la direttiva sulle emissioni industriali è stata integrata da una direttiva relativa alle emissioni degli impianti di combustione medi.

Nel novembre 2023 i legislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su una revisione della direttiva sulle emissioni industriali, con l’obiettivo, ad esempio, di garantire un’attuazione piena e coerente della direttiva in tutti gli Stati membri, con controlli più rigorosi sulle emissioni atmosferiche e nell’acqua per quanto concerne le autorizzazioni. L’accordo è stato approvato dal parlamento a marzo 2024.

Risultati nell’ambito della lotta all’inquinamento acustico

L’approccio dell’UE riguardo all’inquinamento acustico è duplice e contempla un quadro generale per l’identificazione dei livelli di inquinamento acustico che richiedono un’azione sia a livello di Stati membri che dell’UE, e una serie di leggi che disciplinano le principali fonti di rumore, come il rumore provocato dal traffico stradale, aereo e ferroviario, e l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

La direttiva quadro relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale del 2002 mira a ridurre l’esposizione a questo tipo di rumore armonizzando i descrittori acustici e i metodi di valutazione, raccogliendo informazioni sull’esposizione al rumore sotto forma di “mappe acustiche” e rendendo tali informazioni disponibili al pubblico. Su tale base gli Stati membri sono tenuti a definire piani d’azione per affrontare i problemi relativi all’inquinamento acustico. Occorre procedere a un riesame delle mappe acustiche e dei piani d’azione almeno ogni cinque anni. L’ultima relazione sull’attuazione, pubblicata nel marzo 2023, ha confermato i buoni progressi compiuti dalla maggior parte degli Stati membri nell’attuazione della direttiva, nonostante alcuni ritardi iniziali.

Il regolamento del 2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore introduce un nuovo metodo di prova per la misurazione delle emissioni sonore, diminuisce i valori limite di rumore in vigore e prevede disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore in sede di procedura di omologazione. Altri regolamenti riguardano i limiti di rumorosità dei ciclomotori, dei motocicli e del rotolamento degli pneumatici.

A decorrere da giugno 2016 gli aeroporti con un traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli civili all’anno sono soggetti alle norme UE sul rumore generato dal traffico aereo in linea con l’approccio equilibrato dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Detto approccio si compone di quattro elementi principali volti a individuare il modo più efficace in termini di costi per affrontare il problema del rumore prodotto dai velivoli nei singoli aeroporti: a) ridurre i livelli di rumore alla fonte utilizzando aeromobili moderni, b) gestire in maniera sostenibile il territorio intorno agli aeroporti, c) adeguare le procedure operative al fine di ridurre l’impatto acustico a terra e, se del caso, d) introdurre limitazioni operative quali il divieto di voli notturni.

Nel contesto della direttiva del 2016 relativa all’interoperabilità ferroviaria, una specifica tecnica di interoperabilità sul rumore (modificata nel 2019) fissa i livelli massimi di rumore che i nuovi veicoli ferroviari (convenzionali) possono produrre.

I grandi impianti industriali e agricoli disciplinati dalla direttiva sulle emissioni industriali possono operare solo se in possesso di un’autorizzazione vincolata a condizioni relative ai limiti di emissione, compreso il rumore, e all’uso delle migliori tecniche disponibili. Esiste inoltre una regolamentazione relativa all’inquinamento acustico prodotto dai macchinari per l’edilizia, così come dalle imbarcazioni da diporto o dalle attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

 

6. Efficienza delle risorse ed economia circolare

I modelli presenti e passati di sfruttamento delle risorse hanno causato livelli elevati di inquinamento, degrado ambientale e impoverimento delle risorse naturali. La politica dell’UE in materia di rifiuti è tradizionalmente incentrata su una gestione dei rifiuti sostenibile per l’ambiente. La tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e il pacchetto sull’economia circolare hanno posto le basi per la trasformazione dell’economia dell’UE in un’economia sostenibile entro il 2050. Nell’ambito del Green Deal europeo, il piano d’azione per l’economia circolare stabilisce un programma orientato al futuro per un’Unione più pulita e competitiva.

Base giuridica

Articoli dal 191 al 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Obiettivi e risultati

Tutti i prodotti hanno un’origine naturale. L’economia dell’UE è altamente dipendente dalle risorse naturali. Tuttavia, se saranno mantenuti gli attuali modelli di consumo e di produzione, il degrado ambientale e l’impoverimento delle risorse naturali continueranno, così come la produzione di rifiuti. La portata del nostro attuale utilizzo delle risorse è tale da mettere a rischio le possibilità delle generazioni future – e dei paesi in via di sviluppo – di avere accesso da una quota equa delle scarse risorse. L’utilizzo razionale delle risorse naturali ha rappresentato una delle prime preoccupazioni ambientali alla base dei primi trattati europei.

A. Efficienza delle risorse

La tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse del 2011 faceva parte dell’iniziativa faro sull’impiego efficace delle risorse della strategia Europa 2020. Sosteneva la transizione a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio e delineava i cambiamenti strutturali e tecnologici necessari entro il 2050, comprese le tappe da raggiungere entro il 2020. Essa proponeva modi per accrescere la produttività delle risorse e disaggregare la crescita economica dall’uso delle risorse e dal suo impatto sull’ambiente.

B. Gestione e prevenzione dei rifiuti

La direttiva quadro sui rifiuti del 2008 aveva lo scopo di riformare e semplificare la politica dell’UE, definendo un nuovo quadro e nuovi obiettivi e ponendo l’accento sulla prevenzione dei rifiuti. Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti ((CE) n. 1013/2006) stabiliva norme per le spedizioni di rifiuti sia all’interno dell’Unione sia tra l’UE e i paesi terzi, con l’obiettivo specifico di migliorare la tutela ambientale. Contemplava la spedizione di quasi tutte le tipologie di rifiuti (eccetto i rifiuti radioattivi), per mezzo di veicoli stradali, treni, navi e aerei. Il regolamento (UE) n. 660/2014 ha rafforzato le disposizioni relative alle ispezioni, prevedendo requisiti più stringenti in materia di ispezioni nazionali e pianificazione.

C. Legislazione specifica in materia di produzione e di flussi di rifiuti

La direttiva 2000/53/CE mirava a ridurre i rifiuti prodotti dai veicoli fuori uso e dai loro componenti, incoraggiando inoltre i fabbricanti e gli importatori a limitare l’uso di sostanze pericolose e a sviluppare l’integrazione di materiali riciclati.

L’obiettivo principale del regolamento relativo al riciclaggio delle navi ((UE) n. 1257/2013) era prevenire, ridurre ed eliminare incidenti, infortuni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente dovuti al riciclaggio e al trattamento delle navi dell’UE, in particolare al fine di garantire che i rifiuti pericolosi derivati dal riciclaggio di tali navi fossero sottoposti a una gestione ecologicamente corretta.

La direttiva 2002/96/CE, quale modificata dalla direttiva 2012/19/CE, mirava a proteggere il suolo, l’acqua e l’aria mediante uno smaltimento migliore e ridotto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), adottata parallelamente alla direttiva RAEE e poi abrogata dalla direttiva 2011/65/UE, mirava a proteggere l’ambiente e la salute umana limitando in tali apparecchiature l’utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo e alcuni ritardanti di fiamma bromurati. L’attuazione delle direttive RAEE e RoHS negli Stati membri si è dimostrata difficile e solamente un terzo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è stato raccolto e opportunamente trattato.

La direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori mirava a migliorare la gestione dei rifiuti e le prestazioni ambientali di tali prodotti, fissando norme per la raccolta, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento. La direttiva ha inoltre fissato valori limite per determinate sostanze pericolose (in particolare mercurio e cadmio) in pile e accumulatori. Conformemente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio sui rifiuti e le sostanze radioattive, ogni Stato membro doveva prevedere l’obbligo che lo svolgimento delle attività che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti fosse oggetto di una notifica. Le spedizioni di rifiuti radioattivi sono contemplate dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio e dalla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio.

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio riguardava tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE e tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello. La direttiva di modifica 2004/12/CE chiarisce la definizione del termine “imballaggio” e ne stabilisce i criteri. Inoltre, la direttiva (UE) 2015/720 modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero, che sfuggono facilmente ai flussi di gestione e si accumulano nel nostro ambiente, soprattutto sotto forma di rifiuti marini.

La direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive 2006/21/CE) tenta di affrontare i rilevanti rischi per l’ambiente e per la salute umana associati al volume e al potenziale inquinante dei rifiuti di estrazione attuali e storici.

D. Trattamento e smaltimento dei rifiuti

La progressiva attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) in tutti gli Stati membri ha portato a un aumento delle quantità di fanghi di depurazione da smaltire. La direttiva relativa alle discariche di rifiuti (1999/31/CE) si propone di prevenire o ridurre le ripercussioni negative delle discariche sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sulla salute umana. L’attuazione è restata insoddisfacente in quanto non tutte le disposizioni sono state recepite in tutti gli Stati membri ed esistono numerose discariche illegali.

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali, compresa la produzione di rifiuti, e disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti.

E. Pacchetto sull’economia circolare del 2018

Nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato un piano d’azione sull’economia circolare e quattro proposte legislative che modificano gli atti giuridici sopra citati: (a) la direttiva quadro sui rifiuti, (b) la direttiva sulle discariche, (c) la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; e (d) le direttive relative ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Adottate nel mese di maggio 2018, le quattro direttive ((UE) 2018/849(UE) 2018/850(UE) 2018/851 e (UE) 2018/852) hanno integrato, tra l’altro, i seguenti elementi principali:

  • un obiettivo comune dell’UE del 65 % per il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035 (del 55 % entro il 2025 e del 60 % entro il 2030);
  • un obiettivo comune dell’UE del 70 % per il riciclaggio dei rifiuti d’imballaggio entro il 2030;
  • un obiettivo vincolante di riduzione del collocamento in discarica a un massimo del 10 % dei rifiuti urbani entro il 2035;
  • il divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e l’obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2023 e per i rifiuti tessili e i rifiuti domestici pericolosi entro il 2025.

F. La plastica nell’economia circolare

Il 16 gennaio 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione che istituisce una strategia europea per la plastica nell’economia circolare. La strategia identifica le sfide principali, tra cui tassi ridotti di riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di plastica, emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione e all’incenerimento della plastica e la presenza di rifiuti di plastica negli oceani. La Commissione propone che tutti gli imballaggi di plastica siano riprogettati in modo da consentirne il riciclaggio e il riutilizzo entro il 2030. Con l’obiettivo di avvicinarsi a tale obiettivo, la strategia presenta un ampio ventaglio di misure incentrate in quattro ambiti: (1) migliorare gli aspetti economici e la qualità del riciclaggio della plastica; (2) ridurre i rifiuti di plastica e arginare il loro abbandono nell’ambiente; (3) promuovere gli investimenti e l’innovazione nella catena del valore della plastica; e (4) sfruttare le azioni globali.

Nel quadro della strategia e in seguito a una proposta della Commissione del 28 maggio 2018, il Consiglio e il Parlamento hanno stabilito di ridurre l’inquinamento da plastica fissando nuove e rigorose restrizioni su alcuni prodotti di plastica monouso (direttiva (UE) 2019/904). Tra i prodotti vietati nell’UE vi sono le posate in plastica, i piatti e le cannucce di plastica, i contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso e i bastoncini cotonati in plastica. A partire dal 2025 gli Stati membri avranno l’obiettivo vincolante, per tutte le bottiglie di PET, di contenere almeno il 25 % di plastica riciclata. Nel 2030 tutte le bottiglie di plastica dovranno essere fabbricate da almeno un 30 % di materiale riciclato.

G. Nuovo piano d’azione per l’economia circolare nell’ambito del Green Deal europeo

Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva è stato pubblicato l’11 marzo 2020 e costituisce uno dei pilastri del Green Deal europeo, il nuovo programma dell’UE per la crescita sostenibile. Esso annuncia iniziative nel corso dell’intero ciclo di vita dei prodotti, incentrandosi, ad esempio, sulla loro progettazione, promuovendo il processo dell’economia circolare e i consumi sostenibili e mirando a garantire che le risorse utilizzate restino nell’economia dell’UE il più a lungo possibile. In particolare, sono state introdotte le norme indicate di seguito.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo regolamento sulle batterie il 12 luglio 2023. Ciò ridurrà al minimo l’impatto ambientale del settore delle batterie, che sta vivendo una crescita esponenziale in un contesto di nuove condizioni socioeconomiche, sviluppi tecnologici, mercati e utilizzi delle batterie.

Nel 2021 l’UE ha introdotto disposizioni modificative sulle spedizioni di rifiuti di plastica. Alla luce della crescente quantità di rifiuti spediti dall’UE in paesi terzi e in risposta all’invito, espresso nell’ambito del piano d’azione per l’economia circolare, a continuare a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Gli Stati membri sono invitati a garantire che l’UE non esporti in paesi terzi le sue sfide in materia di rifiuti e a facilitare le spedizioni di rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio nell’UE. Dopo l’adozione da parte del Consiglio, si prevede che sarà applicato un sistema più efficiente. Le spedizioni di rifiuti verso i paesi OCSE saranno monitorate e potranno essere sospese se generano gravi problemi ambientali nel paese di destinazione. Le esportazioni di rifiuti in paesi non appartenenti all’OCSE saranno vietate, mentre saranno consentite solo se i paesi interessati saranno in grado di gestire i rifiuti in modo sostenibile.

Il 30 novembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il suo obiettivo è garantire che tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, contrastare gli imballaggi eccessivi e ridurre i rifiuti di imballaggio. Il 4 marzo 2024 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio su tale revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione ha anche adottato la comunicazione su un quadro strategico sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili.

In Europa il consumo di prodotti tessili si colloca al quarto posto per l’impatto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici, dopo i generi alimentari, gli alloggi e la mobilità. Il 30 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato la strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. La strategia definisce azioni concrete per garantire che entro il 2030 i prodotti tessili immessi sul mercato dell’UE siano sostenibili, riciclabili e privi di sostanze pericolose e che rispettino i diritti sociali e l’ambiente. Nel luglio dello stesso anno la Commissione ha poi presentato una proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti nell’intento di trasferire la responsabilità dell’intero ciclo di vita dei prodotti tessili ai produttori e di prevenire la produzione di rifiuti alimentari.

Nel luglio 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento abrogativo relativo ai veicoli fuori uso. La proposta va oltre l’attuale direttiva 2000/53/CE e stabilisce norme in materia di circolarità per la progettazione e la produzione dei veicoli per quanto riguarda la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità.

 

7. Consumo e produzione sostenibili

La crescita sostenibile rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione europea (UE). In un periodo di rapidi cambiamenti climatici e di crescente domanda di energie e risorse, l’Unione europea ha introdotto una serie di politiche e di iniziative volte a garantire un consumo e una produzione sostenibili. Nel quadro del Green Deal europeo e, in particolare, del piano d’azione per l’economia circolare, è stata annunciata un’iniziativa legislativa relativa a una strategia in materia di prodotti sostenibili, volta a rendere i prodotti idonei a un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

Base giuridica

Articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Obiettivi e risultati

A. Strategie per un consumo e una produzione sostenibili

Nel luglio 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di azioni e proposte in materia di produzione e consumo sostenibili e di politica industriale sostenibile. Esso aveva lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, aumentare la consapevolezza del consumatore e la domanda di prodotti e tecnologie produttive sostenibili, promuovere l’innovazione nell’industria dell’UE e affrontare gli aspetti della dimensione internazionale, come il commercio e le norme. Il piano d’azione per il consumo e la produzione sostenibili è sfociato nell’avvio di iniziative nei seguenti settori: estensione a nuovi prodotti della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, revisione del regolamento sul marchio di qualità ecologica, revisione del regolamento EMAS, legislazione in materia di appalti pubblici “verdi”, tabella di marcia verso un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e piano d’azione per l’eco-innovazione.

Il Green Deal dell’UE ha compiuto un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il consumo e la produzione sostenibili, in particolare con il piano d’azione per l’economia circolare del 2020 e il suo quadro strategico in materia di prodotti sostenibili. Due dei suoi principali obiettivi sono fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma nell’UE e dare ai consumatori e agli acquirenti pubblici i mezzi per rendere prioritario il consumo sostenibile. Tale quadro comprende, tra le altre, le seguenti proposte:

  • un regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
  • la direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde;
  • la direttiva sulle dichiarazioni ambientali (green claims);
  • la direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

B. Marchio di qualità ecologica ed etichettatura energetica

L’etichettatura fornisce informazioni essenziali che consentono ai consumatori di compiere scelte informate. Il marchio europeo di qualità ecologica è un sistema ad adesione volontaria, creato nel 1992 per incoraggiare le imprese a commercializzare prodotti e servizi che rispondano a determinati criteri ambientali. I prodotti e i servizi certificati con il marchio ecologico sono caratterizzati da un logo recante un fiore, che permette ai consumatori – inclusi gli acquirenti pubblici e privati – di identificarli facilmente. Il marchio è stato finora assegnato a prodotti quali detergenti, elettrodomestici, prodotti cartacei, abbigliamento, prodotti per la casa e il giardino, prodotti per la cura della persona e degli animali, lubrificanti e servizi come quelli della ricettività turistica. I criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica non sono basati su un unico fattore bensì su studi che analizzano l’impatto di un prodotto o di un servizio sull’ambiente durante il suo ciclo di vita. La revisione del 2009 del regolamento sul marchio di qualità ecologica intendeva promuovere l’uso di tale sistema facoltativo riducendo l’onere economico e burocratico legato alla sua applicazione. Il 30 giugno 2017 la Commissione ha presentato le conclusioni della sua valutazione (controllo dell’adeguatezza) del regolamento sul marchio di qualità ecologica. La Commissione ha rilevato che il regolamento è pertinente, sostanzialmente coerente e produce un valore aggiunto per l’UE. Tuttavia, ha altresì concluso che il regolamento è parzialmente efficace (poiché consente di migliorare le prestazioni ambientali per i prodotti su cui è apposta l’etichetta, ma i criteri potrebbero non essere adeguati e la loro diffusione rimane ridotta per alcune tipologie di prodotti) e parzialmente efficiente (poiché i costi legati alla conformità possono rappresentare un ostacolo alla partecipazione in alcuni casi).

Il 22 marzo 2023 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa a nuove norme sull’attestazione delle dichiarazioni ambientali, che fa fronte alle false dichiarazioni ambientali e tratta la questione dell’ampia diffusione di marchi ambientali pubblici e privati. Insieme alla proposta di direttiva relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, le nuove norme istituiscono un regime per le dichiarazioni e le etichette ambientali con l’obiettivo di affrontare il problema del greenwashing. La direttiva 92/75/CEE ha introdotto a livello di UE un sistema di etichettatura energetica degli elettrodomestici, in cui le etichette e le informazioni contenute negli opuscoli illustrativi forniscono ai potenziali consumatori dati sui consumi energetici di tutti i modelli disponibili. Dalla sua introduzione nel 1995, il sistema di etichettatura energetica dell’UE si è trasformato in una guida ampiamente riconosciuta e rispettata per i produttori e i consumatori. Nel giugno 2010, la direttiva sull’etichettatura energetica (2010/30/UE) è stata riveduta per estenderne il campo di applicazione a una più ampia gamma di prodotti connessi all’energia. Il 15 luglio 2015 la Commissione ha proposto di ripristinare un’unica scala di etichettatura da A a G. A norma del regolamento (UE) 2017/1369del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, sono stati introdotti nuovi requisiti in materia di etichettatura energetica per i singoli gruppi di prodotti. Concretamente, a partire dal 2021, cinque gruppi di prodotti (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori e lampade) sono stati “riscalati”: un prodotto con una classe di efficienza energetica A+++, ad esempio, è passato alla classe B dopo il riscalaggio, senza alcuna modifica del suo consumo di energia. La classe A sarà inizialmente vuota per lasciare spazio a modelli più efficienti sotto il profilo energetico. Ciò consentirà ai consumatori di distinguere più chiaramente i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.

 

C. Politiche in materia di progettazione ecocompatibile e prodotti sostenibili

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile assicura il perfezionamento tecnico dei prodotti. La direttiva 2009/125/CE si applica ai prodotti connessi all’energia, vale a dire prodotti che hanno un impatto sul consumo energetico durante l’uso o che hanno parti destinate a essere incorporate in prodotti connessi all’energia. Il 30 marzo 2022, a seguito del piano d’azione per l’economia circolare e nel contesto del Green Deal europeo, la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Il regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 2009/125/CE ed estenderne il proprio campo di applicazione ai prodotti non connessi all’energia. Nel dicembre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio in base al quale i prodotti nell’UE devono essere fabbricati per durare più a lungo, utilizzare energia e risorse in modo più efficiente, contenere meno sostanze che destano preoccupazione e più contenuto riciclato nonché essere riparati e riciclati più facilmente. Il regolamento propone inoltre un passaporto digitale dei prodotti, che aiuterà i consumatori e le imprese a compiere scelte di prodotto più sostenibili. Inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. L’iniziativa sul diritto alla riparazione incoraggia il consumo sostenibile, rendendo più facile e meno costoso per i consumatori riparare i beni difettosi anziché sostituirli.

D. Sistema di eco-gestione e audit (EMAS)

EMAS è uno strumento di gestione destinato ad aziende e altre organizzazioni per valutare, comunicare e migliorare le loro prestazioni ambientali. Nel 2009 EMAS ha subito un cambiamento significativo con l’adozione del nuovo regolamento EMAS, volto a incoraggiare le organizzazioni a registrarsi all’EMAS. Tale revisione del regolamento EMAS ha migliorato l’applicabilità e la credibilità del sistema, rafforzandone inoltre la visibilità e popolarità. Nel 2017 gli allegati I, II e III del regolamento EMAS sono stati modificati dal regolamento (UE) 2017/1505 per includere le modifiche relative alla revisione della norma ISO 14001:2015.

E. Appalti pubblici verdi (GPP)

Gli appalti pubblici verdi (GPP) sono una politica volontaria nel quadro degli appalti pubblici strategici a sostegno degli enti pubblici nell’acquisto di beni, servizi e prestazioni con un impatto ambientale ridotto. Il concetto di GPP è stato ampiamente riconosciuto negli ultimi anni come utile strumento per orientare il mercato verso prodotti e servizi più verdi e per ridurre gli impatti ambientali delle attività degli enti pubblici. Gli Stati membri attuano gli appalti pubblici verdi tramite piani di azione nazionali. Due direttive in materia di appalti pubblici adottate nel 2004 (direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE) sono state le prime a contenere riferimenti specifici alla possibilità di includere considerazioni di carattere ambientale nella procedura di aggiudicazione dei contratti, ad esempio tramite l’inclusione di requisiti ambientali nelle specifiche tecniche, l’utilizzo del marchio ecologico e l’applicazione di criteri di aggiudicazione basati su caratteristiche ambientali. Le tre direttive adottate nel febbraio 2014 come parte della riforma degli appalti pubblici nell’ambito dell’Atto per il mercato unico – direttive 2014/24/UE (direttiva “classica”), 2014/25/UE (direttiva “settori speciali”) e 2014/23/UE (direttiva “concessioni”) – semplificano le relative procedure facilitando l’innovazione per le imprese e incoraggiando un ricorso più ampio agli appalti pubblici verdi. In tal modo sostengono la transizione verso un’economia efficiente sul piano delle risorse e a basse emissioni di carbonio.

Nel 2008, la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Appalti pubblici per un ambiente migliore”, in cui definisce una serie di misure da adottare per sostenere l’attuazione degli appalti pubblici verdi da parte degli Stati membri e delle singole autorità contraenti. Di conseguenza, sono stati sviluppati criteri dell’UE in materia di GPP nel quadro dell’approccio volontario. Finora sono state pubblicate 21 serie di criteri in materia di GPP per determinati settori, come i trasporti, le attrezzature informatiche per ufficio, i prodotti e i servizi per la pulizia, l’edilizia, l’isolamento termico e i prodotti e servizi di giardinaggio.

F. Piano d’azione per l’eco-innovazione (EcoAP)

Il piano d’azione per l’eco-innovazione lanciato dalla Commissione nel dicembre 2011 fa seguito al piano d’azione per le tecnologie ambientali, inteso a stimolare lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie ambientali e a migliorare la competitività europea in questo settore. EcoAP è collegato principalmente all’iniziativa faro “Unione dell’innovazione” della strategia Europa 2020. Esso mira a espandere il focus delle politiche dell’innovazione verso le tecnologie verdi e l’eco-innovazione nonché a sottolineare il ruolo della politica ambientale come fattore per la crescita economica. Esso affronta inoltre gli specifici ostacoli e le opportunità in materia di eco-innovazione, specialmente quelli non contemplati da politiche più generali relative all’innovazione. EcoAP promuove l’eco-innovazione attraverso la politica ambientale, il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, la collaborazione internazionale, nuove norme e lo sviluppo di competenze.

Negli ultimi anni molti degli obiettivi dell’EcoAP hanno contribuito all’economia circolare. L’eco-innovazione è fondamentale per la realizzazione di molti aspetti dell’economia circolare: simbiosi o ecologie industriali, progettazione cradle-to-cradle, modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, ecc. (2.5.6). L’indice di eco-innovazione valuta i risultati conseguiti dagli Stati membri in materia di eco-innovazione utilizzando un quadro di misurazione costituito da 12 indicatori.

 

8 Sostanze chimiche e pesticidi

La legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche e di pesticidi mira a proteggere la salute umana e l’ambiente e a evitare che vi siano ostacoli agli scambi commerciali. Essa comprende norme che disciplinano la commercializzazione e l’uso di determinate categorie di prodotti chimici, una serie di restrizioni armonizzate riguardanti l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze pericolose, nonché protocolli per la gestione di incidenti rilevanti e l’esportazione delle sostanze pericolose. I due traguardi più importanti a livello di UE sono il regolamento CLP e il regolamento REACH. Nell’ambito del Green Deal europeo e in particolare della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, della strategia “Dal produttore al consumatore” e della strategia per la biodiversità, la legislazione dell’UE sulle sostanze chimiche e i pesticidi è attualmente sottoposta a un processo di revisione.

Base giuridica

Articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Obiettivi e risultati

A. Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

Il regolamento (CE) 1907/2006 per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), entrato in vigore il 1º giugno 2007, ha istituito un nuovo quadro normativo per regolamentare lo sviluppo e la sperimentazione, la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze chimiche, sostituendo circa 40 atti legislativi precedenti. Il regolamento REACH ha introdotto un sistema unico per tutte le sostanze chimiche e ha trasferito l’onere della prova in merito alla valutazione del rischio delle sostanze dalle autorità pubbliche alle imprese. Ha chiesto inoltre la sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose con idonee alternative. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita dal regolamento in parola e avente sede a Helsinki, è responsabile della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi di REACH e ha il compito di garantire l’applicazione coerente del regolamento stesso.

Il regolamento REACH è stato successivamente riesaminato dalla Commissione nel 2013 e nel 2017. La prima revisione ha concluso che è possibile compiere progressi nella riduzione degli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese e nella ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Dalla seconda revisione è emersa l’efficacia complessiva di REACH, ma sono state individuate varie possibilità di semplificazione e di riduzione degli oneri, che è possibile conseguire traducendo in pratica le azioni illustrate nella relazione. Tali azioni devono essere concretizzate coerentemente con la nuova strategia di politica industriale dell’UE, il piano d’azione per l’economia circolare e il settimo programma di azione in materia di ambiente. Dal giugno 2018 le imprese devono registrare tutte le sostanze prodotte o importate in quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate/anno.

Il 14 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato una nuova strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, che rientra nell’ambizione dell’UE di azzerare l’inquinamento, uno degli impegni principali del Green Deal europeo. La strategia include una revisione del regolamento REACH che introduce il divieto di utilizzo delle sostanze chimiche più dannose in prodotti di consumo come giocattoli, articoli per l’infanzia, cosmetici, detergenti, materiali a contatto con gli alimenti e tessili, tranne qualora sia dimostrato che sono essenziali per la società, e garantisce che tutte le sostanze chimiche siano utilizzate in modo più sicuro e sostenibile.

Il 20 gennaio 2022 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regolamento REACH.

B. Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele (CLP) è stato introdotto allo scopo di allineare il sistema dell’UE al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS, Globally Harmonized System) e per innalzare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Le precedenti direttive relative alle sostanze e ai preparati pericolosi sono state abrogate nel giugno 2015.

Il 19 dicembre 2022 la Commissione ha proposto una revisione del regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche (CLP), incentrata sulla comunicazione dei pericoli, sulle vendite online e sulle notifiche ai centri antiveleni. Il 31 marzo 2023 è stato adottato un atto delegato (regolamento (UE) 2023/707) che definisce le classi di pericolo, compresi gli interferenti endocrini. Il 5 dicembre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione del regolamento CLP. Le nuove misure miglioreranno il funzionamento del mercato dell’UE per quanto riguarda i prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose e garantiranno una protezione migliore per i consumatori, i lavoratori e l’ambiente. Inoltre il testo riveduto accelererà l’identificazione di sostanze e miscele pericolose a livello dell’UE.

C. Esportazione e importazione di sostanze pericolose

Le norme dell’UE in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose sono state definite nel regolamento (UE) n. 649/2012, che mirava a promuovere la condivisione della responsabilità e la collaborazione del settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche e ad attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Tale procedura consiste nella condivisione delle informazioni sulle sostanze chimiche tossiche e nell’attesa dell’autorizzazione esplicita di un paese prima di esportare il prodotto in questione. Il 25 agosto 2023 la Commissione ha pubblicato il regolamento delegato (UE) 2023/1656 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 aggiungendo altre 35 sostanze chimiche pericolose al regolamento PIC dell’UE.

D. Incidenti rilevanti

La direttiva “Seveso” (82/501/CEE), che prende il nome da un comune italiano che nel 1976 fu contaminato da una fuga accidentale di diossina proveniente da un sito industriale situato nelle vicinanze, mirava a prevenire incidenti importanti come incendi ed esplosioni e a limitare le conseguenze di quelli che si verificano, imponendo l’obbligo di redigere relazioni sulla sicurezza, elaborare piani di emergenza e informare il pubblico. Nel 1996 la direttiva “Seveso II” (96/82/CE), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ha introdotto nuovi requisiti in materia di sistemi per la gestione della sicurezza, pianificazione delle emergenze e pianificazione territoriale, e reso più rigorose le disposizioni sulle ispezioni a carico degli Stati membri. In seguito a una serie di gravi incidenti industriali e sulla base di studi su sostanze cancerogene e pericolose per l’ambiente, l’ambito di applicazione della direttiva “Seveso II” è stato ampliato dalla direttiva 2003/105/CE. La direttiva 2012/18/UE “Seveso III”, adottata nel luglio 2012, tiene conto delle nuove classificazioni internazionali delle sostanze convenute nell’ambito delle Nazioni Unite, che consentono di migliorare la valutazione dei rischi e la manipolazione delle sostanze.

Nel settembre 2021 la Commissione ha pubblicato una relazione sull’attuazione e il funzionamento efficiente della direttiva Seveso III, da cui è emerso che tra il 2015 e il 2018 il numero di incidenti industriali gravi nell’UE si è stabilizzato a un livello basso, ossia 25 l’anno per 12 000 stabilimenti.

E. Utilizzo sostenibile dei pesticidi

Le sostanze utilizzate per sopprimere, eliminare e prevenire gli organismi considerati nocivi sono raggruppate nella categoria di “pesticidi”. Il termine comprende sia i prodotti fitosanitari (PPP), utilizzati sulle piante in agricoltura, orticultura, nei parchi e giardini, che i biocidi, utilizzati per altre applicazioni, ad esempio come disinfettanti o per la protezione di materiali. Nel 2009 è stato adottato un pacchetto sui pesticidi, composto dalla direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, che mira a ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute pur mantenendo la produttività delle colture e migliorando i controlli relativi all’uso e alla distribuzione dei pesticidi, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nonché dal regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi, che definisce le norme per la raccolta delle informazioni sui quantitativi annui di pesticidi immessi sul mercato e utilizzati in ogni Stato membro.

La direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi ha imposto agli Stati membri l’obbligo di adottare piani d’azione nazionali (NAP) per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi generali, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e dell’impatto dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente. Una relazione del 25 maggio 2020 sull’attuazione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi ha evidenziato che meno di uno Stato membro su tre aveva completato la revisione dei NAP entro il termine legale di cinque anni (e la maggior parte di questi Stati membri non aveva affrontato le carenze individuate dalla Commissione nei NAP iniziali).

Dal 2015 è emersa una controversia sul rinnovo dell’approvazione del glifosato, una delle sostanze attive più comunemente impiegate a livello mondiale negli erbicidi ad ampio spettro, a seguito di valutazioni divergenti della sua cancerogenicità da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’ECHA. La Commissione ha infine rinnovato l’approvazione del glifosato per un periodo di cinque anni nel dicembre 2017 e il 19 settembre 2023 ha presentato una proposta di regolamento per prorogare di altri dieci anni l’approvazione del glifosato.

Nell’ambito del Green Deal europeo e in particolare della strategia “Dal produttore al consumatore” e di quella per la biodiversità, la Commissione adotterà provvedimenti per ridurre del 50 % l’utilizzo dei pesticidi chimici e il pertinente rischio entro il 2030. A tal fine, il 22 giugno 2022 la Commissione ha approvato la proposta di revisione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi che promuove un utilizzo maggiore di soluzioni alternative per proteggere i raccolti dai parassiti e dalle malattie. Tuttavia la proposta di regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è stata respinta dal Parlamento nel novembre 2023 e nel febbraio 2024 la Commissione ha ritirato la proposta a fronte delle attività di sensibilizzazione.

F. Biocidi

Biocidi quali disinfettanti antibatterici e spray per insetti sono essenziali per gestire gli organismi nocivi che incidono sulla salute umana e animale. Tuttavia possono comportare rischi per gli esseri umani, per gli animali e per l’ambiente. Il regolamento (UE) n. 528/2012 ha semplificato i meccanismi di autorizzazione e potenziato il ruolo dell’ECHA nell’esame dei fascicoli di autorizzazione sulla base di criteri più rigorosi, con controlli sull’immissione sul mercato e sull’utilizzo dei biocidi volti a gestire i rischi per l’ambiente e per la salute umana e animale connessi a tali prodotti. L’autorizzazione a utilizzare tali sostanze è concessa solo se figurano in un elenco positivo, mentre vige un divieto delle sostanze chimiche più tossiche. In base al principio del mutuo riconoscimento, una sostanza autorizzata in uno Stato membro può essere impiegata in tutta l’UE. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà d’interferente endocrino dei biocidi e dei prodotti fitosanitari.

G. Inquinanti organici persistenti (POP)

I POP (Persistent Organic Pollutants) sono sostanze chimiche che persistono nell’ambiente a causa della loro resistenza a diverse forme di degradazione (chimica, biologica, ecc.). Esse sono soggette a bio-accumulo attraverso la catena alimentare e possono avere effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Questo gruppo di inquinanti prioritari comprende pesticidi (come il DDT), prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati o PCB) e sottoprodotti non intenzionali di processi industriali (come le diossine e i furani). L’UE si è impegnata a livello internazionale nel controllo della manipolazione, dell’esportazione e dell’importazione dei POP, ai sensi del protocollo di Aarhus relativo ai POP (in vigore dal 2003) e della convenzione di Stoccolma sui POP (in vigore dal 2004). L’UE ha compiuto ulteriori progressi con il regolamento (CE) n. 850/2004, che integra la precedente legislazione dell’UE in materia di POP e la allinea alle disposizioni degli accordi internazionali in materia.

Il regolamento (UE) 2019/1021 (rifusione) integra tutte le modifiche e le rettifiche al regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti fino al 25 giugno 2019; il limite dei “contaminanti in tracce presenti non intenzionalmente” è fissato a 10 mg/kg per le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento. Nel 2021 la Commissione ha adottato la proposta di revisione degli allegati IV e V del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti, al fine di affrontare le conseguenze negative della presenza di determinati POP nei rifiuti e nei materiali che potrebbero essere recuperati dai rifiuti. Di conseguenza, una migliore gestione dei rifiuti dovrebbe anche ridurre al minimo le emissioni dei POP persistenti nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

H. Amianto

L’amianto è un minerale fibroso pericoloso se viene inalato. In passato, grazie alla sua resistenza al fuoco e al calore, era molto utilizzato per l’isolamento o per altri scopi. La direttiva 1999/77/CE ha introdotto il divieto dell’uso di amianto ed è in vigore nell’UE dal 1º gennaio 2005. Inoltre, la direttiva 2003/18/CE, abrogata dalla direttiva 2009/148/CE, vieta l’estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto e stabilisce delle strategie relative ai programmi di rimozione che devono essere attuati dagli Stati membri. Il 28 settembre 2022 la Commissione ha presentato un approccio globale per proteggere meglio le persone e l’ambiente dall’amianto. Il pacchetto comprende la comunicazione “Costruire un futuro senza amianto” e una proposta di modifica della direttiva sull’amianto durante il lavoro.

I. Detergenti

I detergenti sono tutte le sostanze o i preparati contenenti saponi e/o altri tensioattivi destinati a processi di lavaggio e pulizia. Il regolamento (CE) n. 648/2004 armonizza le norme relative alle restrizioni e ai divieti sulla biodegradabilità dei tensioattivi, alle informazioni che i produttori devono mettere a disposizione e all’etichettatura per gli ingredienti dei detergenti. Il regolamento è stato successivamente modificato nel 2006 (regolamento (CE) n. 907/2006), nel 2009 (regolamento (CE) n. 551/2009) e nel 2012 (regolamento (UE) n. 259/2012), al fine di introdurre nuove prove di biodegradabilità per migliorare il livello di tutela dell’ambiente acquatico. Inoltre, il campo di applicazione delle prove è stato esteso a tutte le classi di tensioattivi. Il 28 aprile 2023 la Commissione ha presentato una proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 648/2004. Per quanto riguarda l’etichettatura, il regolamento (CE) n. 907/2006 estende le relative norme imponendo ai produttori di trasmettere un elenco completo di tutte le fragranze ai medici che trattano pazienti allergici. Dal 30 giugno 2013 è vietato l’uso di fosfati nei detergenti per bucato ed è stato limitato il tenore di altri composti del fosforo.