Diffida a Europeisti.eu — Seconda Diffida (16 luglio 2026)

EUROPEISTI

Spett.le Associazione EUROPAFUTURA

Spett.le Movimento “Europeisti.eu”

Spett.le Movimento “2026 Europeisti Italiani”

Via Gregoriana, 12 – Roma 00187

info@europeisti.eu / info@leuropeista.it

e, per quanto di competenza, alla c.a. del Sig. Piercamillo Falasca Direttore Responsabile (Medesimo indirizzo fisico) Direttore@europafutura.eu

Inviata a mezzo Raccomandata A/R, PEC, posta elettronica ordinaria e ai canali di contatto pubblici dei destinatari, stante l’esito negativo della precedente notificazione a mezzo posta (v. infra, § 2)

Roma, 16 luglio 2026

Oggetto: SECONDA DIFFIDA E MESSA IN MORA – Utilizzo abusivo e persistente della denominazione “EUROPEISTI” – Comunicazione di imminente ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Lo scrivente Sen. (*) Avv. Raffaele Fantetti, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del partito politico EUROPEISTI (di seguito, il “Partito”), premesso quanto già rappresentato con la diffida e messa in mora del 22 giugno 2026 (all. 1, di seguito la “Prima Diffida”), che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, espone quanto segue.

1. La condotta usurpativa e confondibile dei Diffidati

In data 22 aprile 2026, i Diffidati hanno registrato tramite il registrar Aruba S.p.A. il nome a dominio europeisti.eu (all 2.). Tale registrazione è avvenuta in evidente correlazione temporale e in modo parassitario rispetto a comunicazioni pubbliche (https://europeisti.org/2026/04/16/il-sito-ufficiale-del-partito-europeisti-presente-anche- sul-dominio-eu/ ) del precedente 16 aprile in cui il Partito manifestava l’intenzione di celebrare i 20 anni del dominio .eu con una estensione coincidente con la data del 26 maggio (nella quale si celebrava ufficialmente a Bruxelles tale ricorrenza).

Su tale spazio web e sui canali social collegati, i Resistenti promuovono una asserita “piattaforma politica” denominata “Europeisti”, utilizzando indebitamente la medesima denominazione del Partito Ricorrente per svolgere attività politica e associativa strutturalmente rivolta al medesimo pubblico di riferimento.

2. Il mancato riscontro alla Prima Diffida

La Prima Diffida è stata inviata a mezzo raccomandata A/R in data 22 giugno 2026 all’indirizzo Via Gregoriana n. 12, Roma 00148, risultante dalle informazioni pubbliche diffuse dai destinatari sui propri siti internet e canali social. Il relativo plico è stato restituito al mittente con la dicitura “Destinatario sconosciuto” (all. 3).

Nonostante approfondite ricerche, non è stato possibile rinvenire alcun indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riferibile ai destinatari, né alcuna iscrizione o registrazione legale che ne consenta l’identificazione formale.

3. L’aggravamento della condotta contestata

Lungi dal cessare la condotta oggetto della Prima Diffida, i destinatari hanno nel frattempo intensificato l’utilizzo abusivo della denominazione “Europeisti”. Successivamente alla data del 15 giugno 2026 (nella quale hanno tenuto pubblicamente, presso il Teatro Parenti di Milano, la “Presentazione di Europeisti.eu – Se tu sei Europeista – Europeisti italiani”), essi hanno proseguito e ampliato la propria attività di comunicazione digitale sui canali Instagram, Facebook e X; da ultimo hanno anche pubblicizzato, per il 18 luglio 2026, presso il Centro Congressi Cavour di Roma, una “Prima Assemblea Nazionale del Comitato Promotore di Europeisti.eu” (https://europeisti.eu/eventi/69eb97fbe2c4c7aa95c0862d ).

Tale condotta, già di per sé idonea a determinare grave confusione nel pubblico e nell’elettorato quanto all’origine, all’identità e alla riferibilità delle rispettive iniziative politiche, risulta ulteriormente aggravata dalla prossimità e dalla natura pubblica dell’evento annunciato per il 18 luglio p.v., tale da rendere non più procrastinabile la tutela dei diritti del Partito.

4. Il rafforzamento della base giuridica della pretesa

Ad integrazione e rafforzamento di quanto già esposto nella Prima Diffida, si richiama quanto segue.

• Il diritto del Partito alla denominazione “EUROPEISTI” trova fondamento nell’atto costitutivo del marzo 2022, nell’iscrizione nella prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici (D.L. n. 149/2013) previa approvazione del (quarto) statuto da parte della competente “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici” (all. 4), e nella sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, nonché nell’uso continuativo, esclusivo e pubblico della denominazione sin dalla costituzione.

Inoltre, si rappresenta ancora che, in occasione delle scorse elezioni politiche del 25 settembre 2022, il partito ha concorso a livello nazionale con la propria denominazione, nell’autonoma lista elettorale “Europeisti – Mastella – Noi di centro” (all. 5), vedendo stampato il proprio simbolo (appositamente depositato presso il Ministero dell’Interno) sopra milioni di schede elettorali e raccogliendo oltre novantamila voti.

• Tale diritto è pacificamente tutelato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito quale diritto della personalità dei gruppi organizzati, ai sensi degli artt. 6 e 7 c.c. applicati per analogia tramite il rinvio di cui all’art. 36 e ss. c.c., come da ultimo confermato da Cass. civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11635, e da Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2015, n. 23401, che riconoscono ai partiti politici e alle associazioni non riconosciute il diritto alla cessazione degli utilizzi abusivi dei propri segni distintivi e al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.; conformi, sul punto, Cass. civ. 26 febbraio 1981, n. 1185, Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2009, n. 18218, Trib. Roma, Sez. III, 23 settembre 2009 (caso D.C. c. U.D.C.) e Trib. Roma, Sez. I, 13 aprile 1995 (caso M.S.I. c. A.N.).

• Il rischio di confusione con riferimento all’ambiente, al luogo e all’attività politica in cui l’equivalente denominazione è utilizzata integra, secondo il consolidato principio di cui a Cass. civ. 22 ottobre 1984, n. 5343, condizione sufficiente per l’inibitoria, a prescindere da ogni ulteriore prova di confusione effettiva. Un precedente di assoluta rilevanza per analogia fattuale è costituito dalla sentenza della Corte d’Appello di Genova, Sez. III civ., del novembre 2021, che ha riconosciuto e tutelato in sede giudiziale la titolarità esclusiva del nome e del simbolo del “Movimento 5 Stelle” contro l’uso da parte di terzi soggetti operanti nel medesimo ambito politico — principio qui invocato a fortiori, trattandosi nel caso di specie di usurpazione pressoché contestuale e non di una disputa insorta a distanza di anni tra fondatori dello stesso movimento.

• Si richiama, infine, l’art. 8, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale, che riserva la registrazione dei segni notori utilizzati in campo politico, a conferma della tutela rafforzata riconosciuta dall’ordinamento ai segni distintivi con valenza politica.

5. Rinnovo della diffida e nuova intimazione

Tutto ciò premesso e richiamato integralmente quanto già intimato con la Prima Diffida, il Partito EUROPEISTI, a mezzo del proprio legale rappresentante,

RINNOVA LA DIFFIDA E LA MESSA IN MORA

nei confronti dell’Associazione EUROPAFUTURA, del Movimento politico “Europeisti.eu” (e/o “2026 Europeisti Italiani”), del Sig. Piercamillo Falasca, quale Direttore Responsabile e promotore delle suddette sigle, e di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, partecipi alla promozione o gestione delle iniziative sopra descritte, intimando loro di:

a) cessare immediatamente, e comunque non oltre le ore 10:00 del 18 luglio 2026 — termine ridotto rispetto a quello già concesso con la Prima Diffida, in ragione dell’imminenza dell’evento pubblico del 18 luglio 2026 e della conseguente aggravata urgenza di tutela — ogni ulteriore utilizzo della denominazione “Europeisti”, “Europeisti.eu” o “2026 Europeisti Italiani”, ovvero di ogni segno o espressione idonei a determinare confusione con il Partito EUROPEISTI;

b) annullare, rinviare o comunque privare di ogni riferimento alla denominazione “Europeisti” l’evento pubblicizzato per il 18 luglio 2026 presso il Centro Congressi Cavour di Roma, ovvero, in subordine, comunicare per iscritto allo scrivente, entro il medesimo termine, l’annullamento dell’evento stesso;

c) rimuovere integralmente la predetta denominazione dal sito internet europeisti.eu, da tutti i profili social (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube) e da ogni altro canale di comunicazione, materiale informativo o promozionale, fisico o digitale, riconducibile ai destinatari della presente;

d) astenersi dal registrare o utilizzare ulteriori domini, account, denominazioni o segni che incorporino la parola “Europeisti” o espressioni idonee a generare confusione nell’ambito di iniziative politiche, associative o comunicative;

e) comunicare per iscritto, entro il medesimo termine di cui alla lett. a), l’elenco completo dei canali, materiali ed eventi in cui la denominazione contestata è stata o sarà utilizzata, unitamente alla conferma dell’integrale adempimento a quanto sopra richiesto, fornendo altresì un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o comunque un recapito idoneo a ricevere le comunicazioni di rito, stante l’esito negativo dei tentativi di notifica già esperiti dallo scrivente.

5. Avviso di imminente azione giudiziaria e riserva sulle modalità di notifica

Si comunica sin d’ora che, in assenza di puntuale ed integrale riscontro nei termini sopra indicati, il Partito EUROPEISTI intende adire, senza ulteriore ed autonomo preavviso, l’Autorità Giudiziaria competente mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. — il cui testo è già stato integralmente predisposto anche in funzione dell’ordinario giudizio di cognizione che si intende eventualmente intraprendere a tutela dei diritti del Partito — al fine di ottenere in via d’urgenza l’inibitoria all’utilizzo della denominazione contestata, la rimozione dei contenuti e dei canali di comunicazione riconducibili ai destinatari, la fissazione di una penale ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del provvedimento, nonché il risarcimento integrale dei danni subiti e subendi, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Attesa l’accertata irreperibilità dei destinatari all’indirizzo fisico da essi stessi pubblicamente indicato, nonché l’assenza di recapiti PEC identificabili, il Partito si riserva di richiedere all’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione a procedere, occorrendo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero con modalità di notificazione alternative (ivi inclusa la notifica per pubblici proclami o a mezzo posta elettronica ordinaria e canali social ufficiali dei destinatari, ex art. 151 c.p.c.), stante la comprovata impossibilità di notificazione nelle forme ordinarie.

La presente diffida viene pertanto inviata, per le ragioni sopra esposte, anche a mezzo posta elettronica ordinaria agli indirizzi info@europeisti.eu , info@leuropeista.it e Direttore@europafutura.eu risultanti dai siti internet dei destinatari, oltre che a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo fisico già utilizzato per la Prima Diffida ed a quello del “Centro Congressi Cavour” (come sede contrattata dell’evento di cui Supra), affinché ne sia comunque data la più ampia ed effettiva conoscenza ai destinatari.

Con espressa riserva di ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione, ivi inclusa quella al risarcimento di tutti i danni ulteriori medio tempore maturati o maturandi.

Sen. (*) Avv. Raffaele Fantetti

Presidente e Legale rappresentante – Partito EUROPEISTI

(*) Senatore della Repubblica nella XVI e XVIII legislatura

(**) Logo depositato

www.europeisti.org – segreteria@europeisti.org – segreteriaeuropeisti@pec.it

Via del Monte delle Capre 44/A – 00148 Roma / C.F. 96506490588