Migrazione e Asilo

Revisione completa del sistema di asilo e migrazione dell’UE

EUROPEISTI si felicita dell’adozione (oggi 14/5/2024) da parte del Consiglio di un totale di dieci atti legislativi che riformano l’intero quadro europeo per la gestione dell’asilo e della migrazione.

  1. Il Regolamento sugli accertamenticonsentirà alle autorità nazionali di indirizzare alla procedura pertinente i migranti irregolari e i richiedenti asilo alle frontiere esterne e garantirà che l’identificazione, i controlli di sicurezza e di vulnerabilità e la valutazione dello stato di salute siano effettuati in modo uniforme.
  2. Le nuove norme relative alla banca dati Eurodacaggiornata consentiranno di raccogliere dati (anche biometrici) più accurati e completi su varie categorie di migranti, compresi i richiedenti protezione internazionale e le persone che arrivano nell’UE in modo irregolare. Ciò contribuirà a orientare l’elaborazione delle politiche e a rafforzare il controllo della migrazione irregolare e degli spostamenti non autorizzati.
  3. Il Regolamento sulla procedura di asilosnellisce la procedura europea in materia di asilo e introduce una procedura di frontiera obbligatoria in casi ben definiti.
  4. Il Regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontierariguarda i rimpatri delle persone la cui domanda in questa procedura di frontiera è respinta.
  5. Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazionestabilisce quale Stato membro è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale e introduce per la prima volta un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.
  6. Grazie al Regolamento sulle situazioni di crisi, l’UE sarà meglio attrezzata per trattare le domande di asilo in circostanze eccezionali.
  7. Il Regolamento qualifichee
  8. la Direttiva sulle condizioni di accoglienzastabiliscono regole uniformi sui criteri per il riconoscimento della protezione internazionale e sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, che dovrebbero contribuire anche a ridurre i movimenti secondari tra gli Stati membri.
  9. Infine, il Regolamento sul reinsediamentoriguarda i percorsi legali e sicuri verso l’UE stabilendo norme comuni per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria.
  10. Procedura di frontiera: una novità importante della riforma è la procedura di frontiera obbligatoria, che si applicherà a determinate categorie di richiedenti asilo (ad esempio quelli provenienti da paesi con bassi tassi di riconoscimento del diritto di asilo). Tale procedura ha lo scopo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’UE se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone sottoposte alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate a entrare nel territorio dell’UE.

 

Responsabilità e solidarietà

Le nuove norme chiariscono quale Stato membro sarà competente per una domanda di asilo (ad esempio nei casi in cui una persona ha un familiare in un paese dell’UE o quando la domanda di asilo non è presentata nel paese in cui il richiedente asilo arriva per la prima volta nell’UE).

Un altro aspetto importante della riforma del sistema migratorio è l’introduzione di un meccanismo di solidarietà per garantire una più equa ripartizione della responsabilità. Le nuove norme combinano la solidarietà obbligatoria a sostegno degli Stati membri che si trovano ad affrontare un forte afflusso di migranti alla flessibilità per quanto riguarda il tipo di contributi. I contributi degli Stati membri possono consistere in ricollocazioni, in contributi finanziari o, se concordato con lo Stato membro beneficiario, in misure di solidarietà alternative (ad esempio la fornitura di guardie di frontiera o l’aiuto per l’apertura di centri di accoglienza).

 

Gestione delle situazioni di crisi

Al fine di gestire meglio le situazioni di crisi (arrivi massicci e strumentalizzazioni) e di forza maggiore, gli Stati membri possono derogare a determinate norme e chiedere una solidarietà rafforzata ad altri paesi dell’UE. Possibili deroghe si applicano, ad esempio, ai termini per la registrazione dei richiedenti asilo e alla durata della procedura di frontiera.

Il meccanismo di crisi è utilizzato solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad affrontare situazioni di crisi o di forza maggiore ed è soggetto all’autorizzazione del Consiglio.

 

———————-

Prossime tappe

Gli Stati membri avranno ora due anni di tempo per mettere in pratica gli atti legislativi adottati oggi. La Commissione europea presenterà a breve un piano di attuazione comune per fornire assistenza agli Stati membri in questo processo.

Contesto

Il regolamento sulla procedura di asilo, il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il regolamento Eurodac, il regolamento sugli accertamenti e il regolamento sulle situazioni di crisi sono elementi del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, proposto dalla Commissione (commissaria Ylva Johansson) il 23 settembre 2020.

La direttiva sulle condizioni di accoglienza, il regolamento qualifiche e il quadro dell’UE per il reinsediamento sono stati proposti inizialmente nel 2016.

Il 20 dicembre 2023 è stato raggiunto un accordo globale tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo. I dettagli dei testi sono stati ulteriormente perfezionati a gennaio e all’inizio di febbraio 2024. Il Parlamento europeo ha adottato il patto il 10 aprile 2024. 

 

Riforma del sistema di asilo e migrazione dell’UE

(20/12/2023)

 

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sugli elementi politici fondamentali di cinque regolamenti chiave che comportano una revisione radicale del quadro giuridico dell’UE in materia di asilo e migrazione.

I cinque atti legislativi dell’UE concordati abbracciano tutte le fasi della gestione dell’asilo e della migrazione, tra cui accertamenti sui migranti irregolari al loro arrivo nell’UE, rilevamento dei dati biometrici, procedure per la presentazione e il trattamento delle domande di asilo che rafforzano anche i diritti dei richiedenti, norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per il trattamento di una domanda di asilo, cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri e modalità di gestione delle situazioni di crisi, compresi i casi di strumentalizzazione dei migranti.

Le nuove norme, una volta adottate, renderanno più efficace il sistema europeo di asilo e aumenteranno la solidarietà tra gli Stati membri consentendo di alleggerire il carico che grava sugli Stati membri in cui arriva la maggior parte dei migranti.

 

1 – Regolamento sulla procedura di asilo

 

Il regolamento sulla procedura di asilo stabilisce una procedura comune che gli Stati membri devono seguire quando ricevono una richiesta di protezione internazionale. Razionalizza le disposizioni procedurali e stabilisce norme per i diritti dei richiedenti asilo, compreso il diritto alla consulenza legale gratuita nell’ambito della procedura amministrativa. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi chiari per i richiedenti in termini di cooperazione con le autorità durante l’intera procedura.

  • Procedura di frontiera

Il regolamento sulla procedura di asilo introduce una procedura di frontiera obbligatoria tesa a valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’UE l’eventuale infondatezza o inammissibilità delle domande di asilo. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate a entrare nel territorio dello Stato membro. Dovranno inoltre soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, oppure in una zona di transito o in altri luoghi designati sul territorio di un paese (nel rispetto delle garanzie e delle condizioni previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza).

La procedura di frontiera si applica quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico della frontiera esterna a seguito di un fermo collegato all’attraversamento illegale della frontiera esterna e a seguito dello sbarco dopo un’operazione di ricerca e soccorso in mare. La procedura è obbligatoria per gli Stati membri quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblicoha indotto in errore le autorità presentando informazioni false od omettendo informazioni, e quando il richiedente è cittadino di un paese il cui tasso di riconoscimento è inferiore al 20%. I minori non accompagnati saranno esclusi dalla procedura di frontiera, a meno che rappresentino una minaccia per la sicurezza.

Viene introdotto un sistema di attribuzione delle priorità per chiarire quali categorie di domande debbano essere considerate prioritarie al fine di decidere in merito all’ammissione a una procedura di frontiera. Dovrebbe essere data priorità all’esame delle domande dei richiedenti minorenni e dei loro familiari. Gli Stati membri devono inoltre predisporre un meccanismo per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera.

  • Capacità adeguata

Gli Stati membri devono istituire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane, che consenta loro in qualsiasi momento di espletare la procedura di frontiera e di eseguire le decisioni di rimpatrio per un numero definito di domande.

A livello dell’UE tale capacità adeguata è pari a 30 000. La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tenga conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e di respingimenti nell’arco di tre anni. Il numero massimo di domande di asilo che uno Stato membro è tenuto a esaminare nell’ambito della procedura di frontiera su base annuale sarà pari a quattro volte il rispettivo limite di capacità adeguata.

  • Concetto di paese terzo sicuro

Le autorità accertanti competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale possono respingere una domanda per inammissibilità se si applica il concetto di paese terzo sicuro. Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro solo se è soddisfatto un elenco di criteri rigorosi. Ad esempio, devono essere garantite la vita e la libertà dei richiedenti, che devono inoltre essere protetti dal respingimento. È inoltre essenziale che il richiedente abbia con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.

 

2 – Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione

  • Modifica delle norme Dublino

Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione sostituisce l’attuale regolamento Dublino, il quale stabilisce le norme che determinano quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo (e che possono comportare il trasferimento di un richiedente asilo a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede). Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione chiarisce i criteri di competenza e razionalizza le norme che disciplinano il trasferimento dei richiedenti asilo.

Ai sensi del nuovo regolamento i richiedenti asilo sono tenuti a presentare domanda nello Stato membro di primo ingresso o di soggiorno regolare. Nel caso in cui taluni criteri siano soddisfatti, è possibile tuttavia che un altro Stato membro assuma la competenza per il trattamento di una domanda di asilo. Secondo l’accordo, se un richiedente è in possesso di un diploma conseguito (non più di 6 anni prima) presso un istituto di istruzione di uno Stato membro dell’UE, quest’ultimo sarà competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Inoltre il criterio che prevede il ricongiungimento dei richiedenti con i propri familiari sarà ampliato per contemplare, oltre ai familiari che beneficiano di protezione internazionale, anche quelli che risiedono in un paese sulla base del permesso di soggiorno di lungo periodo UE, che sono diventati cittadini e i neonati.

  • Strategie nazionali e dell’UE

Gli Stati membri devono istituire strategie nazionali tese a garantire la disponibilità delle capacità per gestire un sistema di asilo e migrazione efficace che rispetti il diritto dell’UE e gli obblighi giuridici internazionali. Al fine di garantire un approccio coerente dei piani nazionali, la Commissione elabora la sua propria strategia quinquennale sulla gestione dell’asilo e della migrazione.

  • Prevenzione degli abusi e dei movimenti secondari

Il regolamento limita le motivazioni alla base della cessazione o del trasferimento della competenza tra Stati membri. In questo modo si riducono le possibilità che il richiedente scelga lo Stato membro in cui presentare la domanda e si scoraggiano i movimenti secondari (ossia quando un migrante si sposta dal paese di primo ingresso per cercare protezione o reinsediamento permanente altrove).

Il nuovo regolamento ha modificato la durata della competenza dei paesi per il trattamento di una domanda:

  • lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di 20 mesi, il che rappresenta un aumento rispetto ai precedenti 12 mesi
  • nel caso in cui il primo ingresso avvenga a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso in mare, la durata della competenza è pari a 12 mesi
  • se uno Stato membro respinge un richiedente nell’ambito della procedura di frontiera, la sua competenza circa tale persona terminerà dopo 15 mesi (in caso di rinnovo della domanda)

Quando un paese intende trasferire una persona nello Stato membro effettivamente competente riguardo a tale persona e quest’ultima si rende irreperibile (ad esempio nascondendosi per sottrarsi a un trasferimento), dopo tre anni la competenza passerà allo Stato membro che effettua il trasferimento.

Al fine di semplificare la complessa procedura di ripresa in carico volta a trasferire un richiedente nello Stato membro competente per la sua domanda, il nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione introduce una notifica di ripresa in carico semplice e più rapida. Tale procedura viene applicata quando la competenza è già stata stabilita e può facilmente essere verificata nell’Eurodac.

  • Nuovo meccanismo di solidarietà

Per equilibrare l’attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono competenti per la maggior parte delle domande di asilo, viene istituito un nuovo meccanismo di solidarietà. Le nuove norme combinano la solidarietà obbligatoria a sostegno degli Stati membri che non riescono a far fronte al numero di arrivi irregolari nel proprio territorio alla flessibilità per gli Stati membri nella scelta dei loro contributi. Tali contributi comprendono la ricollocazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, contributi finanziari, anche in paesi terzi, o misure di solidarietà alternative, come l’invio di personale o misure incentrate sullo sviluppo di capacità. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità in merito al tipo di solidarietà con cui contribuiscono. Nessuno Stato membro viene obbligato a effettuare ricollocazioni. Un coordinatore UE della solidarietà coordinerà l’attuazione del meccanismo di solidarietà.

Viene previsto un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati membri in cui la maggior parte delle persone entra nell’UE o fa domanda verso gli Stati membri meno esposti agli arrivi. Tale numero è fissato a 30 000, mentre il minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a €600 milioni. Tali cifre possono essere aumentate ove necessario, tenendo conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno.

Al fine di compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili compensazioni di competenza come misura di solidarietà di livello secondario a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà. Ciò significa che lo Stato membro contributore si assume la competenza dell’esame delle domande di asilo presentate da persone che, in circostanze normali, sarebbero oggetto di un trasferimento verso lo Stato membro competente (Stato membro beneficiario). Questo sistema diventa obbligatorio se gli impegni in materia di ricollocazione sono inferiori al 60% delle esigenze totali individuate dal Consiglio per l’anno in questione o non raggiungono il numero fissato nel regolamento (30.000).

 

3 – Regolamento relativo agli Accertamenti sui migranti irregolari

Un altro pilastro del patto è il regolamento sugli accertamenti, il cui obiettivo è rafforzare i controlli sulle persone alle frontiere esterne. Tale regolamento garantisce inoltre una rapida individuazione della procedura corretta –come il ritorno nel paese di origine o l’avvio di una procedura di asilo– quando una persona entra nell’UE senza soddisfare le giuste condizioni di ingresso.

Gli accertamenti comprendono l’identificazione, i controlli sanitari e di sicurezza, nonché il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione nella banca dati Eurodac. Dovrebbero essere effettuati in prossimità delle frontiere esterne durante un periodo massimo di sette giorni.

Il regolamento si applica alle persone fermate in caso di attraversamento non autorizzato della frontiera esterna per via terrestre, marittima o aerea, a quelle sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso in mare e a quelle che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito ma non soddisfano le condizioni d’ingresso. Si applica anche alle persone fermate sul territorio dell’UE che hanno eluso i controlli alle frontiere esterne (in quest’ultimo caso gli accertamenti dovrebbero essere effettuati in tre giorni).

Le persone sottoposte al processo di accertamento non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro e devono rimanere a disposizione delle autorità nel luogo in cui sono effettuati gli accertamenti. Possono essere poste in stato di trattenimento conformemente alle condizioni e alle garanzie previste dalla legislazione vigente dell’UE.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che gli Stati membri devono istituire un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti.

 

4 – EURODAC: creazione di una banca dati biometrica sulla migrazione

Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre convenuto di ampliare la banca dati delle impronte digitali Eurodac. L’aggiornamento del regolamento Eurodac consente di contrastare meglio i movimenti irregolari e di seguire i progressi dei richiedenti asilo e delle persone in situazione irregolare in tutta l’UE. In particolare, le modifiche concordate dai co-legislatori consentono di registrare i singoli richiedenti asilo anziché le domande. Ciò consentirà alle autorità di identificare più facilmente le persone che presentano domande multiple. Di conseguenza, sarà più semplice individuare lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda di asilo e tracciare i movimenti secondari.

  • Ampliamento di EURODAC

L’Eurodac viene ampliato affinché contenga ulteriori dati biometrici, come le immagini del volto. Tra gli altri dati personali che saranno raccolti figurano il nome della persona, la data di nascita, la cittadinanza e la data e il luogo di presentazione della domanda di protezione internazionale. Oltre a conservare i dati dei richiedenti asilo, la banca dati conterrà anche i dati delle persone il cui soggiorno è irregolare, delle persone entrate nell’UE in maniera irregolare e delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. La raccolta dei dati biometrici diventa obbligatoria per le persone di età non inferiore a sei anni, rispetto ai 14 anni previsti dalle norme vigenti.

  • Registrazione dei beneficiari di protezione temporanea

I co-legislatori hanno inoltre concordato una proposta degli Stati membri volta a registrare le persone che godono di protezione temporanea. La registrazione dei dati dei beneficiari di protezione temporanea nell’Eurodac (piuttosto che in sistemi di registrazione ad hoc) consentirà a tali persone di beneficiare delle garanzie e delle tutele previste dal regolamento, in particolare per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati limitato. Questa nuova disposizione non si applica ai rifugiati ucraini che beneficiano della protezione temporanea nell’ambito del regime vigente. I co-legislatori hanno inoltre convenuto che l’Eurodac dovrebbe essere utilizzato per sostenere l’attuazione dei programmi di reinsediamento, che offrono percorsi legali e sicuri per ottenere protezione nell’UE. In base alle disposizioni concordate, le persone reinsediate nell’ambito di programmi di reinsediamento nazionali o dell’UE saranno pertanto registrate nell’Eurodac.

  • Uso di EURODAC a fini di contrasto

Un altro aggiornamento riguarda la registrazione delle minacce poste da una persona alla sicurezza di uno Stato membro. In determinate circostanze, sarà necessario indicare se, a seguito di controlli di sicurezza, una persona sembra poter costituire una minaccia per la sicurezza interna di un paese. Inoltre, le autorità di contrasto potranno consultare la banca dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. In base alle nuove norme, le autorità di contrasto potranno accedere all’Eurodac a fini di consultazione senza controllo preventivo nelle banche dati nazionali e nei sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali di altri Stati membri.

  • Periodo di conservazione dei dati

Come già avviene nell’ambito del quadro attuale, i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale saranno conservati nell’Eurodac per dieci anni. I co-legislatori hanno inoltre convenuto che non dovrebbe esserci un periodo di conservazione per le statistiche, che saranno conservate in forma anonima.

 

5 – Sostegno agli Stati membri che affrontano una situazione di crisi migratoria

La quinta componente del patto è una nuova normativa che istituisce un quadro che consente agli Stati membri di affrontare le situazioni di crisi nel settore dell’asilo e della migrazione. Da un lato, essi vengono autorizzati ad adeguare determinate norme, ad esempio per quanto riguarda la registrazione delle domande di asilo o la procedura di asilo alla frontiera. Dall’altro lato, tali paesi possono chiedere di beneficiare di misure di solidarietà e sostegno dell’UE e dei suoi Stati membri. Tali misure eccezionali e questo meccanismo di solidarietà richiedono l’autorizzazione del Consiglio. La nuova normativa proposta contiene inoltre disposizioni per affrontare l’impatto di una situazione in cui i migranti sono strumentalizzati a fini politici, ossia quando attori statali stranieri utilizzano i flussi migratori per cercare di destabilizzare l’UE e i suoi Stati membri.

  • Misure eccezionali in situazioni di crisi

In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati membri possono essere autorizzati a derogare a determinate norme relative alla procedura di asilo e di rimpatrio. In tal senso, tra le varie misure, la registrazione delle domande di protezione internazionale può essere completata entro quattro settimane dalla loro presentazione, anziché entro sette giorni, alleviando così l’onere per le amministrazioni nazionali eccessivamente sollecitate. In una situazione di crisi uno Stato membro può anche chiedere di modificare i criteri in base ai quali un richiedente è esaminato nell’ambito della procedura di frontiera (ad esempio aumentando al 50% la soglia relativa al tasso di riconoscimento). Come ulteriore eccezione, gli Stati membri in una situazione di crisi non sono tenuti a riprendere in carico i richiedenti asilo da un altro paese dell’UE, come dovrebbero fare in circostanze normali.

  • Solidarietà con i paesi in una situazione di crisi

Uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi può chiedere contributi di solidarietà ad altri paesi dell’UE. Tali contributi sono simili a quelli concordati nell’ambito del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, ossia la ricollocazione dei richiedenti asilo o dei beneficiari di protezione internazionale dallo Stato membro che si trova in una situazione di crisi agli Stati membri contributori, compensazioni di competenza e contributi finanziari o misure di solidarietà alternativa.

 

Per maggiori informazioni