REGOLAMENTO del GRUPPO
"EUROPEISTI - Maie - Centro Democratico"
del SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

ART. 1 – (Costituzione del Gruppo Parlamentare)
  1. E’ costituito il Gruppo “EUROPEISTI – Maie – Centro Democratico” del Senato della Repubblica.
  2. Ne fanno parte i Senatori eletti ed i Senatori a vita che facciano dichiarazione di appartenenza al Gruppo all’Ufficio di Presidenza del Senato ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento del Senato della Repubblica, e ogni altro senatore ad esso assegnato a norma del predetto regolamento.

 

ART. 2 – (Organi del Gruppo)
  1. Organi del Gruppo sono: l’Assemblea, il Presidente, l’Ufficio di Presidenza.

 

ART. 3 – (Assemblea di Gruppo)
  1. L’Assemblea, costituita da tutti i componenti del Gruppo e presieduta dal Presidente, è l’espressione parlamentare del Gruppo “EUROPEISTI – Maie – Centro Democratico” al Senato della Repubblica.
  2. Nei casi di assoluta urgenza tali deliberazioni possono essere adottate dal Presidente, con l’obbligo di riferirne all’Assemblea, per la ratifica, nella prima riunione convocata ai sensi dell’articolo 4 e comunque non oltre sei giorni, se il Senato è in sessione o dodici giorni se il Senato è chiuso.
  3. All’Assemblea possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti in materie di interesse legislativo.

 

ART. 4 – (Convocazioni dell’Assemblea, votazioni e numero legale)
  1. L’ Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo e si riunisce per deliberare sulle materie iscritte all’ordine del La convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei componenti del Gruppo: in questo caso la convocazione avrà luogo entro sei giorni dalla richiesta se il Senato è in sessione, entro dodici giorni se il Senato è chiuso. Fatte salve le disposizioni del presente Regolamento, che richiedono maggioranze speciali, l’Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
  2. Per le mozioni di sfiducia nei confronti degli organi eletti, che devono essere presentate da almeno un quinto dei componenti del Gruppo e che non possono essere discusse prima di tre giorni dalla loro presentazione, e per le modificazioni del Regolamento, è sempre necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti del Gruppo.
  3. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta di un decimo dei Senatori, la votazione ha luogo per appello nominale. Le votazioni per le elezioni delle cariche e per la designazione di incarichi del Gruppo hanno luogo a scrutinio segreto.
  4. La prima Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente uscente, ovvero in sua assenza dal Senatore più anziano per elezione.

 

ART. 5 – (Elezione del Presidente del Gruppo)
  1. Il Presidente del Gruppo è eletto dall’Assemblea. Viene eletto Presidente il Senatore che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dei componenti dell’Assemblea. Il Presidente dura in carica, a rotazione, per nove mesi, eventualmente rinnovabili.
  2. Qualora nessun Senatore abbia riportato tali voti, si procede al ballottaggio tra i due Senatori che hanno riportato il maggior numero di voti. E’ eletto Presidente il Senatore che ha riportato la maggioranza dei voti.

 

ART.6 – (Funzioni del Presidente)
  1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Gruppo, dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza.
  2. Nei casi di urgenza decide per conto degli organi competenti del Gruppo: in questo caso provvede alla convocazione degli stessi per le dovute informative.
  3. Il Presidente, coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza, promuove l’azione del Gruppo e la coordina nel corso dell’attività parlamentare.
  4. Il Presidente, insieme con l’Ufficio di Presidenza, designa i componenti del Gruppo nelle Commissioni nonché nelle Giunte le quali, al loro interno, eleggono il Capogruppo in Commissione.
  5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo.
  6. Il Presidente è responsabile della disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro con i dipendenti, nonché dell’amministrazione, unitamente al Tesoriere. In sua assenza provvede il Vice Presidente vicario o quello fra i Vice Presidenti che egli abbia preventivamente incaricato o sia comunque in Sede.

 

ART. 7 – (Ufficio di Presidenza)
  1. L’Ufficio di Presidenza del Gruppo è costituito da uno o più Vice Presidenti, da uno o più Segretari, e da un Tesoriere, i quali sono eletti a scrutinio palese dall’Assemblea.
  2. L’Ufficio di Presidenza dura in carica, a rotazione, per nove mesi, eventualmente rinnovabili.
  3. I Segretari sono incaricati di seguire i lavori dell’Aula e delle Commissioni.

 

ART. 8 – (Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)
  1. L’Ufficio di Presidenza sovrintende all’amministrazione ordinaria del Gruppo sulla base degli indirizzi generali determinati dall’Assemblea, assume le decisioni urgenti ai sensi dell’articolo 3 comma 2.
  2. L’Ufficio di Presidenza nomina il Direttore amministrativo del Gruppo, scegliendolo tra personalità di comprovata esperienza e competenza in relazione alle procedure ed alle prassi parlamentari, ai rapporti istituzionali e alla gestione delle risorse umane.
  3. L’Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità di approvazione del rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Regolamento del Senato della Repubblica; seleziona altresì la società di revisione legale di cui al comma 2 dell’articolo 16-bis secondo le modalità ivi indicate.
  4. L’Ufficio di Presidenza autorizza ad attivare i conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo sui quali operano il Presidente del Gruppo e il Tesoriere.
  5. L’Ufficio di Presidenza prevede, con regolamento allegato, predisposto all’inizio di ogni Legislatura, le entrate che costituiscono i proventi del Gruppo e le attività che ne costituiscono il patrimonio. Prevede altresì la semestrale pubblicazione on line di tutti i dati di bilancio, indicati per voci, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4 del Regolamento generale del Senato della Repubblica.

 

ART. 9 – (Il Tesoriere del Gruppo Parlamentare)
  1. Il Tesoriere del Gruppo parlamentare, ai sensi dell’art. 7, c.1 del presente Regolamento, viene eletto a scrutinio palese dall’Assemblea.
  2. La funzione di Tesoriere è svolta da un Senatore del Gruppo che:
    • autorizza per iscritto le spese, l’alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione prevista ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Regolamento del Senato;
    • sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
    • provvede all’amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal Regolamento alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell’Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
    • nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza qualora non diversamente disposto dal presente Regolamento;
    • sovrintende all’attività del direttore amministrativo.

 

ART. 10 – (Direttore amministrativo)
  1. Il Direttore amministrativo è nominato dall’Ufficio di Presidenza e partecipa, su invito, alle sedute dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza, provvedendo alla relativa verbalizzazione. Nei casi diversi alla verbalizzazione provvede il Senatore Segretario.
  2. Il Direttore amministrativo, eventualmente coadiuvato da un Vice Direttore responsabile della contabilità, dirige i servizi e gli uffici del Gruppo e provvede ad espletare ogni altra funzione a lui delegata dal Presidente. In particolare:
    • riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
    • esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l’importo autorizzato dal Tesoriere o dall’Assemblea, comprese le eventuali spese o alienazioni di cespiti autorizzate dall’Assemblea di Gruppo;
    • verifica costantemente il buon andamento del sistema contabile del Gruppo; a tal fine sovrintende all’attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità, verifica inoltre la regolare pubblicazione di ogni provvedimento e atto di contabilità nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Senato, dalle leggi e normative vigenti sulla materia;
    • riferisce al Tesoriere sull’andamento delle attività delle quali è responsabile;
    • è responsabile del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti su supporto informatico;
    • della conservazione in originale della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto;
    • il Direttore Amministrativo per quanto di competenza opera, inoltre, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli al 15, 16 e 16 bis del Regolamento del Senato.

 

ART. 11 – (Doveri dei Senatori)
  1. I Senatori del Gruppo hanno il dovere di essere presenti alle sedute del Senato ed a quelle delle Commissioni cui appartengono e di partecipare alle Le eventuali assenze giustificate devono essere comunicate con motivazione scritta, anche per via telematica, alla Presidenza del Gruppo.
  2. I Senatori del Gruppo sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento.

 

ART. 12 – (Bilancio del Gruppo)
  1. Il Presidente entro un anno dall’inizio della legislatura e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ascoltata la relazione del Tesoriere, sottopone all’Ufficio di Presidenza il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Gruppo. L’Ufficio di Presidenza esprime il suo voto e lo propone alla ratifica dell’Assemblea.
  2. Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 135 del 2013 in attuazione degli articoli 15, 16 e 16-bis del Regolamento del Senato della Repubblica, il Regolamento del Gruppo “EUROPEISTI – Maie – Centro Democratico” si confà ad ogni determinazione ivi prevista relativamente: ai principi relativi alla gestione amministrativa e contabile, alla tenuta della contabilità, incassi e pagamenti, alla revisione legale del rendiconto previsto ai sensi dell’articolo 16-bis, c. 2, del Regolamento del Senato, agli adempimenti di trasparenza, e a quelli previsti al termine della legislatura o in caso di scioglimento dei Gruppi.
  3. Il Direttore amministrativo, avuto riguardo alla presente disposizione, opera per quanto di competenza.

 

ART. 13 – (Incompatibilità)
  1. La carica di componente dell’Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di membro di Governo, di membro dell’Ufficio di Presidenza del Senato, di Presidente di Commissione Parlamentare.

 

ART. 14 – (Disposizioni finali)
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica.

 


 


“RENDICONTO 2021” ex art. 16 Bis, comma 5, Regolamento del Senato della Repubblica

Prospetto 1

Prospetto 2

Prospetto 3